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70. LA MAGNA CHARTA DEI BARONI INGLESI


la carta "dei baroni" intera, completa la troviamo a fondo pagina

Come nacque, quando, cosa contiene, la carta che affermò per la prima volta i principi fondamentali della libertà individuale
e che costituirono in seguito le basi dei sistemi costituzionali.

 

Il 5 maggio 1215 i baroni del nord dell'Inghilterra da tempo in contrasto col sovrano, decisero di rompere definitivamente con il re Giovanni e marciarono verso il sud, per metter termine con la forza al malgoverno di questo re. La defezione di Londra decise della vittoria del moto rivoluzionario.
Re Giovanni messe alle strette, alla fine si decise a cedere, ed il 15 giugno si recò a convegno con i baroni sul piano di Runymede, tra Staines e Windsor. I baroni si convinsero della necessità di stabilire immediatamente i capisaldi delle future trattative col re e fecero compilare sul posto e nel giorno stesso i così detti «Articoli dei baroni», (qui li riproduciamo interamente), articoli che vennero subito muniti da parte del re del suo sigillo. Le trattative si protrassero ancora sino al 19 giugno. Il loro risultato fu la vera e propria «Magna Charta».

Essa nei concetti fondamentali e nella maggior parte dei suoi articoli coincide pienamente con i 49 articoli dei baroni.
Il manoscritto originale degli «Articoli dei baroni» si trova oggi nel Museo Brittannico sotto il nome di «Donation Mss. 4838». Il documento è conservato straordinariamente bene e tuttora completamente leggibile. La lacuna di circa due righe che esiste tra il penultimo e l'ultimo articolo dimostra che la creazione del comitato rivoluzionario dei 25 baroni prevista dall'ultimo articolo è dovuta ad una aggiunta posteriore.
Le vicende subite dal documento subito dopo l'anno 1215 non si possono seguire con precisione. Sappiamo soltanto che esso da ultimo andò a finire nel Lambeth Palace; l'arcivescovo Laud ne era ancora in possesso, essendo lui (così si disse) un collezionista. Il 18 dicembre 1640, poco prima del suo arresto, egli lo consegnò al suo amico, il vescovo Warner di Rochester. Più tardi lo vediamo in possesso del noto vescovo Burnet, il contemporaneo di Guglielmo d'Orange. Finalmente nel 1769 pervenne nel Museo Brittannico, ove trovasi tuttora conservato. Nel 1810 esso fu pubblicate negli Statutes of the Realm. A sua illustrazione vedi W. Stubbs, The Constitutional History of England, 1880, I, p. 529 e seguenti; inoltre cfr. Stubbs, Select Charters of English Constitutional History, 1876, p. 289-296, dove il documento è stampato coll'aggiunta di un glossario a spiegazione dei termini tecnici.

Qui, oltre che riprodurre in fondo il documento per intero
ne riportiamo i contenuti con la traduzione di
G. Kaufmann, Università di Breslavia

______________

QUESTI SONO GLI ARTICOLI CHE I BARONI DESIDERANO
E CHE IL RE NOSTRO SIGNORE CONCEDE

1. Dopo la morte degli antenati gli eredi maggiorenni avranno la loro eredità verso il pagamento dell'indennità (al re) consuetudinaria da antico, la cui misura dovrà essere stabilita nella carta (1).

2. Gli eredi minorenni che siano in tutela, divenuti maggiorenni, avranno la loro eredità senza corrispondere indennità o altro pagamento.

3. Il tutore che amministra le terre dell'erede deve trarne redditi proporzionati ed esigere convenienti prestazioni e servizi senza distruggere uomini e cose dell'erede. E se un tutore così fatto distrugge e disperde a questo modo deve essere privato della tutela. Il tutore deve mantenere in buono stato le case, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e tutto ciò che di produttivo appartiene all'eredità; e gli eredi devono essere uniti in matrimonio in maniera da non contrarre mésalliances e si deve sentire il consiglio dei loro parenti (2).

4. Nessuna vedova deve pagare alcunchè per la sua dote e per il suo assegno vedovile dopo la morte del marito; ma essa deve poter rimanere per 40 giorni nella sua casa dopo la sua morte ed entro questo termine le si deve dare la sua dote; l'assegno vedovile e la sua eredità deve averli subito.

5. Il re o i suoi funzionari non devono sequestrare alcuna terra a causa di debiti finché bastano i beni mobili del debitore. Ed i fideiussori del debitore non devono essere costretti a pagare finché può pagare il debitore principale. Se però il debitore principale diviene insolvente, i garanti potranno prendersi volendo le terre del debitore sinché il debito non é pagato completamente, a meno che il debitore principale non possa dimostrare che é esentato da ciò di fronte ai suoi garanti.

6. Il re non concederà ad alcuno dei baroni di esigere dai suoi freeholders (liberi homines) dei sussidi, salvo che per riscattarsi dalla prigionia, per ordinar cavaliere il suo primogenito e per maritare una volta sola la propria figlia primogenita. E questi sussidi devono tenersi entro limiti moderati.

7. Nessuno deve esser chiamato a prestare per il suo feudo servizi (compreso quello militare) più gravosi di quelli cui é obbligato.

8. I giudizi dei common pleas (giudizi ordinari) non devono essere tenuti alla corte del re nostro signore, ma in un luogo fisso. E le assise devono tenersi nelle stesse contee a questo modo: Il re deve mandare quattro volte all'anno due giudici, i quali insieme con quattro cavalieri eletti dalla stessa contea terranno udienza in materia di novel dissaisin (3), morte d'ancestre (4), e last presentation (5); e nessuno deve esservi citato a comparire salvo i giurati e le due parti.

9. Un freeholder (uomo libero) deve essere punito per un lieve delitto con una multa commisurata all'entità dei delitto, per un delitto grave alla stregua del delitto, ma le sue terre non devono essere toccate; del pari un contadino deve essere punito pecuniariamente, salva la sua casa, e così pure un mercante, salva la sua mercanzia: ciò dietro il giuramento di uomini ragguardevoli del vicinato.

10. Un ecclesiastico dovrà essere punito pecuniariamente sul suo feudo laico nel modo detto avanti (art. 9), ma non sul suo beneficio ecclesiastico.

11. Nessuna città deve essere multata per l'omissione della costruzione di ponti su corsi d'acqua, salvo che vi sia legalmente tenuta ab antiquo.

12. Devono essere emendate le misure per i vini e i cereali e le misure di lunghezza per i panni e simili, nonché i pesi.

13. La procedura per novel dissaisin (3) e morte d'ancestre (4) deve essere abbreviata, e così pure gli altri processi.

14. Nessuno sceriffo deve ingerirsi nei processi spettanti alla corona senza l'intervento dei coroners (rappresentanti della corona nelle contee), e le contee e le centene pagheranno (allo sceriffo) i diritti usuali da antico senza aumento di sorta, salvi i demani della corona.

15. Morendo un vassallo del re, lo sceriffo od altro funzionario regio potrà sequestrare ed inventariare il suo patrimonio sotto la guida di persone legali, ma nulla deve essere rimosso sinché non sia stato perfettamente accertato se (il defunto) debba qualcosa al re nostro signore; ed in caso affermativo deve pagarsi il debito verso il re. Il residuo deve lasciarsi agli esecutori testamentari perché eseguano il testamento del defunto. E se nulla è dovuto al re, l'intero patrimonio deve essere lasciato al defunto (cioè ai suoi erede).

16. Se un freeholder muore intestato, i suoi beni saranno distribuiti ad opera dei suoi parenti prossimi ed amici sotto la sorveglianza della chiesa.

17. Le vedove non devono essere costrette a rimaritarsi se vogliono vivere senza marito, purchè prestino promessa che non si mariteranno senza il consenso del re, se da lui derivano il feudo, o di quell'altro signore da cui tengono il feudo.

18. Nessun constable od altro funzionario requisirà granaglie od altre oggetti senza pagarne subito il prezzo, salvo che ciò gli sia concesso volontariamente dal venditore.

19. Nessun constable potrà costringere un uomo d'arme a pagare del denaro per i bisogni del servizio di guardia al castello, se egli vuoi prestare questo servizio in persona, o se, non potendolo prestare personalmente per una giustificata ragione, vuol dar in cambio un altro uomo idoneo. E se il re lo chiama nell'esercito, egli deve essere esente dal servizio di guardia per tutta la durata della permanenza presto l'esercito.

20. Nessuno sceriffo o funzionario regio od altri potrà requisire cavalli e carri di un uomo libero per i servizi di trasporto senza il tuo consento.

21. Né il re nè i suoi funzionarii potranno prender legname dai boschi altrui per e propri castelli o per altre scopi senza il consento di colui cui appartengono i boschi.

22. Il re non potrà trattenere in sua mano le terre di coloro che furono convinti di fellonia oltre un anno ed un giorno; dopo deve restituirle al signore del feudo.

23. Tutte le nasse da pesca devono in avvenire essere completamente rimosse dal Tamigi, dalla Medway ed in tutta l'Inghilterra.

24. D'ora in poi non sarà mandata ad alcuno la lettera detta "precipe" (6) per questioni attinenti alle terre, in modo che un freeholder sia distratto dal suo giudice naturale.

25. Se alcuno sarà spodestato o allontanato dalle sue terre dal re senza giudizio o privato delle sue libertà e dei suoi diritti, tutto ciò deve essergli restituito immediatamente. E nascendo in proposito una controversia, essa sarà decisa a giudizio dei 25 baroni. E se alcuno sia stato spodestato dal padre o dal fratello del re, la questione deve essere giudicata senza dilazione dal tribunale dei suoi pari alla corte regia. E se al re spetta la dilazione (a render giustizia) concessa ai crociati, giudicheranno al riguardo l'arcivescovo ed i vescovi ad un giorno fisso, senza appello.

26. In avvenire nulla si dovrà pagare per un writ of life and limb (7), ma esso dovrà concedersi gratuitamente e non dovrà essere rifiutato.

27. Se alcuno tiene dal re un feudo per feefarm (2), socage (2) o burgage (2) e nel tempo stesso ha da altre un feudo militare (2), il re non avrà la tutela sugli uomini d'arme di quest'ultimo né su quelle dei primi. Né un uomo libero deve perdere il suo feudo militare a causa di un feudo petit-sergeantry, come coloro che hanno un feudo dietro il prestito di coltelli, frecce, saette e simili.

28. Nessun funzionario deve in avvenire citare in giudizio alcuno da solo a solo senza testimoni attendibili.

29. Nessun uomo libero potrà essere arrestato, imprigionato, spossessato, posto al bando od esiliato né altrimenti danneggiato, né il re potrà procedere contro di lui con la violenza o mandargli contro (truppe), se non dopo giudizio dei suoi pari o in base alla legge locale.

30. La giustizia non dovrà essere né venduta, né prorogata né impedita.

31- I mercanti devono poter liberamente andare e venire per comprare e vendere senza sottostare ad angherie, secondo le antiche e rette consuetudini.

32. Non devono imporsi scutaggi e sussidi nel regno, salvo che a giudizio del «consiglio generale » del re; e ciò soltanto per riscattare il re, per la creazione a cavaliere del suo primogenito e per il matrimonio una volta tanto della sua primogenita; inoltre deve trattarsi di un sussidio moderato. Lo stesso è a dire dei tallages (8) e sussidi della città di Londra e delle altre città che sinora hanno esenzioni; e la città di Londra deve conservare le sue antiche libertà e consuetudini per terra e per mare.

33. A chiunque deve essere consentito, salva la fedeltà verso il re, nostro signore, di uscire dal regno e ritornarvi, salvo brevi sospensioni durante una guerra nell'interesse del regno.

34. Se alcuno ha tolto a mutuo da Giudei, più o meno, e muore prima di aver pagato il debito, questo debito non deve produrre interessi durante la minore età dell'erede, di chiunque sia egli vassallo. E se quel debito va a finire nelle mani del re, questi non può rifarsi che sul patrimonio mobiliare come é detto sopra.

35. Se alcuno muore dovendo qualcosa a Giudei, sua moglie deve aver salva la propria dote. E se vi son figli deve provvedersi a quanto é loro necessario secondo la loro condizione (tenementum); dal residuo si pagherà il debito, salvo il servizio verso il signore feudale. Lo stesso dicasi di altri debiti. Ed il tutore deve restituire all'erede all'atto della maggiore età le terre fornite di aratri ed arredi domestici secondo gli sia stato possibile di fare con i redditi delle terre medesime.

36. Se alcuno era vassallo sui feudi che, come quelli di Wallingford, Nottingham, Boulogne e Lancester ed altri, sono ritornati alla corona e si trovano nelle mani del re e sono baronie, e muore, il suo erede non deve pagare altro indennizzo o prestare al re altri servigi se non quelli che avrebbe prestati al barone, ed il re deve trattare le sue terre allo stesso modo che le trattava il barone.

37. Le somme che furono pagate ingiustamente e contro le leggi del paese per doti, assegni vedovili, eredità e multe devono essere tutte condonate, ovvero in proposito deve decidere il tribunale dei 25 baroni o della maggioranza di essi unitamente all'arcivescovo e ad altri che quest'ultimo creda chiamare, e se uno o più (dei 25) sono implicati nella questione devono essere allontanati dal giudicare e sostituiti da altri scelti dai rimanenti fra i 25.

38. Gli ostaggi ed i privilegi che furono dati al re in garanzia devono essere restituiti.

39. Coloro che vivono fuori delle foreste non devono essere chiamati in giudizio dinanzi ai giudici forestari mediante citazioni generali, salvo che siano accusati o fideiussori. E le consuetudini delle foreste, dei forestari, delle bandite, sceriffi e ripari devono essere emendate da 12 cavalieri di ciascuna contea eletti da essa.

40. Il re deve allontanare da tutte le cariche pubbliche i parenti e seguaci di Gerardo de Athyes e non conferir loro in avvenire altre cariche ; essi sono cioè Enghelardo, Andrea, Pietro e Gyon de Chancell, Gyon de Cygony, Matteo de Martini e i suoi fratelli e Gualtiero suo nipote, e Filippo Mark.

41. Il re deve allontanare tutti gli stranieri, uomini d'arme, mercenari, arcieri, servi che sono venuti con armi e cavalli a nocumento del regno.

42. Il re deve nominare giudici, constables, sceriffi e balivi solamente delle persone che conoscono il diritto del paese e lo vogliano ben applicare.

43. I baroni che hanno fondato abbazie rispetto alle quali possiedono privilegi regi o antichi diritti feudali ne devono avere l'amministrazione quando si rendono vacanti.

44. Se il re ha spodestato o privato di beni e libertà dei Gallesi in Inghilterra o nel Galles, deve restituir loro tutto ciò senza giudizio, e se essi furono spodestati o allontanati dai loro feudi in Inghilterra dal padre o dal fratello del re senza giudizio dei loro pari, il re deve loro far giustizia senza dilazione, nel sesso che per i feudi inglesi e trattandosi di Inglesi egli farà loro giustizia secondo la legge inglese, e per i feudi nel Galles secondo la legge del Galles, e per quelli della Marca secondo la legge della Marca. E lo stesso devono fare i Gallesi rispetto al re ed ai suoi.

45. Il re deve restituire il figlio di Llewellin e tutti gli ostaggi nativi del Galles ed i privilegi che gli furono consegnati a garanzia della pace.

46. II re deve trattare col re di Scozia per la restituzione degli ostaggi e delle sue libertà e dei suoi diritti allo stesso modo che egli fa rispetto ai barono d'Inghilterra.

47. Tutte le foreste che il re durante il suo regno ha dichiarate tali debbono essere liberate dai vincoli forestali, e lo stesso deve avvenire per i fiumi che il re ha assoggettato a sé (sunt in defenso).

48. Tutti i presenti diritti e le presenti libertà che il re ha consentito di osservare per quanto gli compete verso i suoi, tutti gli ecclesiastici e laici del Regno le osserveranno per quanto loro spetta, verso i propri dipendenti.

49. Questa é la forma della garanzia per il mantenimento della pace tra il re ed il regno. I baroni sceglieranno a loro volontà 25 baroni del regno, che così tutte le loro forze custodiranno e faranno osservare la pace e le libertà che il re, nostro signore, ha loro accordate e confermate così suo privilegio; e cioè, qualora avvenga che il re o un giudice o un funzionario regio o uno dei suoi dipendenti le violi in un punto qualsiasi o trasgredisca ad uno qualsiasi degli articoli della pace o del privilegio e questo reato sia denunziato a quattro dei 25 detti barone, questi quattro baroni devono presentarsi al re, nostro signore, od al suo giustiziario, se il re si trova fuori del regno; qui gli esporranno il delitto e lo pregheranno di eliminare immediatamente l'inconveniente. E se il re o il suo giudici in assenza del re non provvederanno entro un congruo termine da stabilirsi nel privilegio, i quattro baroni dovranno portare la questione dinanzi al resto dei 25, i quali con l'aiuto di tutto il regno dovranno costringere il re con tutti i mezzi di cui dispongono, vale a dire pignorando i suoi castelli, le sue terre, le suoi possessioni ed usando degli altri rimedi che potranno adottare finché il delitto non sia riparato a loro giudizio, al qual uopo però deve esser salva da ogni violazione la persona del re, nostro signore, della regina e dei suoi figli. Emendato il delitto essi riprenderanno rispetto al re, nostro signore, il primitivo contegno. E chiunque verrà nel Regno, giuri che nell'esecuzione dei rimedi sopra detti obbedirà agli ordini dei 25 baroni e costringerà il re, per quanto potrà, a piegarsi insieme con i suoi. Ed il re darà pubblicamente a chiunque voglia il permesso di giurare e non impedirà a nessuno di giurare. Ed a tutti coloro che nel regno di propria volontà e spontaneamente non vorranno prestar giuramento ai 25 baroni di procedere coattivamente contro il re ed i suoi, il re imporrà di giurare come é detto sopra. Se poi alcuno dei 25 baroni muoia o abbandoni il regno o per una ragione qualsiasi sia impedito dal fare quanto sopra, i rimanenti dei 25 devono sceglierne un altro in suo luogo a proprio arbitrio, il quale deve prestare giuramento al pari degli altri. In tutte le incombenze che qui si affidano ai detti 25 baroni, se tutti sono presenti e sono discordi per caso su un ponto, ovvero se alcuno di essi, invitato, non vuole o non può venire, deve ritenersi legale e valido quanto la maggioranza di essi decide od ordina allo stesso modo come se tutte 25 fossero unanime. E i detti 25 giureranno che osserveranno fedelmente tutto ciò che è detto sopra e lo faranno osservare con tutte le loro forze. Inoltre il re garantirà mediante impegno scritto dell'arcivescovo, dei vescovi e del (legato) magister Pandolfo, che non si rivolgerà al papa per ottenere che un qualsiasi punto del presente atto sia revocato o attenuato, e se tuttavia invocherà qualcosa di simile dovrà considerarsi nullo e senza valore e che egli non se ne servirà mai.

Sigillo del Re.

FINE

(1) Nella redazione definitiva della Magna Charta essa è fissata per i baroni a 100 lire e per i cavalieri a 100 scellini.
(2 ) Il re aveva il diritto di nominare i tutori agli eredi minori di quelli fra i suoi vassalli che avevano il feudo verso prestazione di servizi militari, non per i feudi concessi verso feefarm (pagamento di una somma di denaro), socage (feudi concessi verso prestazioni in natura di prodotti del suolo), bourgage (feudi esistenti in comuni liberi) e sergeantry (feudi concessi verso prestazioni speciali).
(3) Ingiusta usurpazione di terre.
(4) Caso che il signore feudale Impedisca alcuno di adire una eredità.
(5) Illegale assegnazione di un beneficio ecclesiastico vacante.
(6) Con la quale il sub-concessionario di feudo era chiamato direttamente dinanzi al tribunale del re invece di quello del suo signore feudale.
(7) Lettera regia con cui si vietava un duello giudiziario.
(8) Imposte che si riscuotevano all'infuori di ogni vincolo feudale.

Dopo questa parentesi torniamo al periodo
trattando questa volta


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