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ANNO 1866

la Pace di Vienna  Italia - Austria
(3 ottobre 1866) (con l' "Addizionale" e l' "Atto di consegna")

< preceduta dalla Convenzione

e a sua volta dal "Patto Segreto" (l'originale)

Vienna, 3 ottobre 1866

Pace di Vienna fra Italia e Austria

In nome della Serenissima ed Indivisibile Trinit�. Sua Maest� il Re d'Italia e Sua Maest� l'Imperatore d'Austria avendo risoluto di stabilire fra i Loro Stati rispettivi una pace sincera e durevole:

S.M. l'Imperatore d'Austria avendo ceduto a S.M. l'Imperatore dei Francesi il Regno Lombardo-Veneto: S.M. l'Imperatore dei Francesi dal canto suo, essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo Veneto agli Stati di S.M. il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate: S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria hanno nominato per Loro Plenipotenziari: S.M. il Re d'Italia, il Signor Luigi Federico Conte di Menabrea, Senatore del Regno, Gran Cordone dell'Ordine Militare di Savoia, Cavalier dell'Ordine del merito civile di Savoia, Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro, decorato della medaglia d'oro al valor militare, Luogotenente Generale, Comandante Generale del genio all'armata e Presidente del Comitato dell'Arma, ecc,. ecc,. Sua Maest� l'Imperatore d'Austria, il signor Felice Conte Wimpffen, Suo ciambellano attuale, inviato Ministro plenipotenziario in missione straordinaria, ecc. 
- I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. I - Dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato vi sar� pace ed amicizia tra S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria, loro Eredi e successori, Loro Stati e sudditi rispettivi in perpetuo.

Art. II - I prigionieri di guerra italiani e austriaci saranno immediatamente restituiti dall'una e dall'altra parte.

Art. III - S.M. l'Imperatore d'Austria, consente alla riunione del Regno Lombardo-Veneto al Regno d'Italia.

Art. IV - La frontiera del territorio ceduto � determinata dai confini amministrativi attuali del Regno Lombardo-Veneto.
Una Commissione militare istituita dalle due Potenze contraenti sar� incaricata di eseguire il tracciato sul terreno entro il pi� breve tempo possibile.

Art. V -  L'evacuazione del territorio ceduto e determinato dall'articolo precedente comincer� immediatamente dopo la sottoscrizione della pace. e sar� terminata il pi� breve tempo possibile, conforme agli accomodamenti combinati fra i Commissari speciali a questo effetto designati.

Art. VI - Il Governo Italiano prender� a suo carico: 
1� la parte del Monte Lombardo-veneto che rimase all'Austria in virt� della Convenzione conclusa a Milano nel 1860 per l'esecuzione dell'articolo 7 del trattato di Zurigo;
2� I debiti aggiunti al Monte Lombardo_Veneto dal 4 giugno 1859 fino al giorno della conclusione del presente trattato;
3� Una somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, per la parte del prestito del 1854 riguardante la Venezia e per il prezzo del materiale da guerra non trasportabile. Il modo di pagare di tal somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, sar� conforme al precedente del trattato di Zurigo, determinato in un articolo addizionale.

Art. VII - Una Commissione composta dei Delegati dell'Italia, dell'Austria e della Francia, proceder� alla liquidazione delle differenti categorie enunciate nei due primi allinea dell'articolo precedente, tenendo conto delle ammortizzazioni effettuate e dei beni capitali d'ogni specie costituenti i fondi d'ammortizzazioni. Questa Commissione preceder� al definitivo regolamento dei conti fra le Parti contraenti e fisser� l'epoca ed il modo di esecuzione della liquidazione del Monte Lombardo-Veneto.

Art. VIII - Il Governo di S.M. il Re d'Italia succede nei diritti ed obbligazioni risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione austriaca per oggetti d'interesse pubblico concernenti specialmente il paese ceduto.

Art. IX - Il Governo Austriaco rester� obbligato al rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti del territorio ceduto, dai comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose nelle casse pubbliche austriache a titolo di cauzione, depositi o consegne. Similmente i sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose che avranno versato delle somme a titolo di cauzione o depositi o consegne nelle casse del territorio ceduto saranno esattamente rimborsati dal Governo italiano.

Art. X - Il Governo di S.M. il Re d'Italia riconosce e conferma in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata le concessioni delle vie ferrate accordate dal Governo austriaco sul territorio ceduto ed in special modo le concessioni risultanti dai contratti posti in essere in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858.
Il Governo Italiano riconosce e conferma parimenti le disposizioni della convenzione fatta il 290 novembre 1861 fra l'amministrazione austriaca e il Consiglio d'amministrazione della societ� delle ferrovie dello Stato del Sud Lombardo-Veneto e Centrali Italiane, cos� come la Convenzione fatta il 27 febbraio 1866 fra il MInistro Imperiale delle Finanze e del Commercio e la Societ� austriaca del Sud.
A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il Governo italiano � surrogato in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni risultanti per il Governo austriaco delle suddette convenzioni, per quanto riguarda le linee delle vie ferrate situate sul territorio ceduto.
In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo austriaco riguardo alle dette vie ferrate viene trasferito nel Governo italiano.

Art. XI -  E' stabilito che l'incasso dei crediti risultanti dai paragrafi 12, 13, 14, 15 e 16 del contratto del 14 marzo 1856 non dar� all'Austria alcun diritto di controllo e di sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio delle vie ferrate nel territorio ceduto. Il Governo italiano si impegna dal conto suo di dare tutte le informazioni che potrebbero essere richieste a questa cessione, dai concessionari a nome del Governo austriaco.

Art. XII - All'effetto di estendere alle strade ferrate della Venezia le prescrizioni dell'Art, 15 della convenzione del 27 febbraio 1866, le altre potenze contraenti si impegnano a stipulare, tostoch� far si possa, di concerto con la Societ� delle strade ferrate austriache del Sud, una convenzione per la separazione amministrative ed economica dei gruppi delle vie ferrate venete ed austriache.
In Virt� della Convenzione del 27 febbraio 1866 la garanzia che lo Stato deve pagare alla Societ� delle strade ferrate austriache del Sud dovr� essere calcolata sulla base del prodotto lordo dell'insieme di tutte le linee venete e austriache attualmente concessa alla societ�.
E' inteso che il Governo Italiano prender� a suo carico la parte proporzionale di questa garanzia che corrisponde alle linee del territorio ceduto, e che per la valutazione di queste garanzie si continuer� a prendere per base l'insieme del prodotto lordo delle linee venete ed austriache concesse  alla detta societ�.

Art. XIII - I Governi d'Italia e d'Austria desiderosi di estendere i rapporti fra i due Stati, si impegnano a facilitare le comunicazioni per via ferrata e a favorire la creazione di nuove linee onde congiungere fra loro le reti italiane e austriache.
Il Governo di S.M.I.R. Apostolica promette inoltre di affrettare, per quanto far si possa, il compimento della linea del Brennero destinata a unire la vallata dell'Adige con quella dell'Inn.

Art. XIV - Gli abitanti originari del territorio ceduto godranno, per lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione all'autorit� competente, piena ed intera facolt� di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S.M.I.R. Apostolica, nel qual caso la qualit� di sudditi austriaci sar� loro mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.
La stessa facolt� � reciprocamente accordata agli individui originari del territorio ceduto e stabiliti negli Stati di S.M. l'Imperatore d'Austria.
Gli individui i quali profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere; per fatto di tale scelta, inquietati n� da una parte n� dall'altra nelle loro persone o beni situati nei rispettivi Stati.
Il termine di un anno viene portato a due anni per quegli individui originari del territorio ceduto che, all'epoca dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, si troveranno fuori del territorio della monarchia austriaca.
La loro dichiarazione potr� essere ricevuta dalla missione austriaca pi� vicina o dall'autorit� superiore di una provincia qualunque della monarchia.

Art. XV - I sudditi Lombardo-Veneto facenti parte dell'armata austriaca verranno immediatamente liberati dal servizio militare e rinviati alle loro case.
Resta convenuto che quelli i quali dichiareranno di rimanere al servizio di S.M.I.R Apostolica, potranno farlo liberamente senza venire inquietati per questo motivo, sia nella loro persona che nelle loro propriet�.
Le stesse garanzie sono assicurate agli impiegati civili originari del Regno Lombardo-Veneto che manifestano l'intenzione di restare al servizio dell'Austria.
Gli impiegati civili originari del REgno Lombardo-Veneto avranno la scelta, sia di rimanere al servizio dell'Austria, sia di entrare nell'amministrazione italiana, nel qual caso il Governo di S.M. il Re d'Italia s'obblighi a collocarli in funzioni analoghe a quelle che disimpegnavano od a fissare loro delle pensioni, il cui importo verr� stabilito secondo le leggi e i regolamenti austriaci
Resta convenuto che gli impiegati di cui trattasi verranno assoggettati alle leggi e regolarmente disciplinari dell'Amministrazione Italiana.

Art. XVI - Gli ifficiali di origine italiana, che trovasi attualmente a servizio dell'Austria, avranno la scelta di rimanere al servizio di S.M.I.R. Apostolica, o d'entrare nell'armata di S.M. il Re d'Italia con i medesimi gradi che occupano nell'armata austriaca, semprech� ne facciano la domanda nel termine fisso di sei mesi a partire dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. XVII - Le pensioni civili e militari liquidate regolarmente, e che erano a carico delle casse pubbliche del Regno Lombardo-Veneto continueranno a rimanere acquisite ai loro titolari, e, se � il caso, alle loro vedove o figli, e verranno in avvenire pagate dal governo di S.M. Italiana.
Tale stipulazione viene estesa ai pensionati civili e militari, come pure alle loro vedove e figli, senza distinzione d'origine, i quali conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto ed i cui stipendi, pagati fino al 1814 dal Governo delle Province Lombardo-Venete di quell'epoca, caddero allora a carico del Tesoro austriaco.

Art. XVIII - Gli archivi dei territori ceduti, contenenti i titoli di propriet�, i documenti amministrativi e di giustizia civile, come pure i documenti politici e storici dell'antica repubblica di Venezia, verranno consegnati nella loro integrit� ai Commissari che saranno designati a tale scopo, ai quali verranno del pari consegnati gli oggetti d'arte e di scienza specialmente relativi al territorio ceduto.
Reciprocamente, i titoli di propriet�, documenti amministrativi e di civile giustizia, concernenti i territori austriaci, che potessero trovarsi negli archivi dei territori ceduti, verranno rimessi nella loro integrit� ai Commissari di S.M.I.R. Apostolica. I Governi d'Italia e d'Austria si vincolano a comunicarsi reciprocamente, dietro domanda delle autorit� superiori amministrative, tutti i documenti e le informazioni relative agli affari concernenti sia il territorio ceduto sia i paesi contigui.
Essi si vincolano pure a lasciare prendere copia autentica dei documenti storici e politici che potessero interessare i territori rimasti rispettivamente in possesso dell'altra Potenza contraente, e che nell'interesse della scienza, non potranno essere divisi dagli archivi ai quali appartengono.

Art. XIX - Le due alte Potenze contraenti si obbligano ad accodare reciprocamente le maggiori possibili facilitazioni doganali agli abitanti limitrofi dei due paesi per l'usufrutto delle loro propriet� e l'esercizio delle loro industrie.

Art. XX - I trattati e le convenzioni che vennero confermati dall'art. 17 del Trattato di pace sottoscritto a Zurigo il 10 novembre 1859 torneranno provvisoriamente in vigore per un anno e verranno estesi a tutti i territori del Regno d'Italia. Nel caso che questi trattati o convenzioni non venissero denunziati tre mesi avanti lo spirar di un anno dalla data dello scambio delle ratificazioni, essi rimarranno in vigore e cos� d'anno in anno.
Tuttavia le due alte Potenze contraenti si obbligano a sottoporre nel termine di un anno tali trattati e convenzioni ad una revisione generale per apportarvi di comune accordo le modificazioni che si reputeranno conformi all'interesse dei due paesi.

Art. XXI -Le due alte Potenze contraenti riservano d'entrare, tostoch� potranno farlo, in negoziati per conchiudere un trattato di commercio e di navigazione sulle basi le pi� larghe per facilitare reciprocamente le transazioni fra i due paesi.
frattanto, e per il tempo fissato nell'articolo precedente, il Trattato di commercio e di navigazione del 18 ottobre 1851 rimarr� in vigore e verr� applicato a tutto il territorio del Regno d'Italia.

Art. XXII - I Principi e le Principesse di casa d'Austria, come pure le Principesse che entrarono nella Famiglia Imperiale per via di matrimonio, rientreranno, facendo valere i loro titoli, nel pieno ed intero possesso delle loro propriet� private, tanto mobili quanto immobili, di cui potranno godere e disporre senza venir molestati in modo alcuno nell'esercizio dei loro diritti.
Sono tuttavia riservati tutti i diritto dello Stato e dei particolari, da farsi valere con i mezzi legali.

Art. XXIII - Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi, S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria dichiarano e promettono che, nei loro territori rispettivi, vi sar� piena ed intera amnistia per tutti gli individui compromessi in occasione degli avvenimenti politici avvenuti nella Penisola fino a questo giorno. In conseguenza, nessun individuo di qualunque classe o condizione potr� essere processato, molestato, o turbato nella persona o nella propriet� o nell'esercizio dei suoi diritti a cagione della sua condotta e delle sue opinioni politiche.

Art. XXIV - Il presente Trattato sar� ratificato e re ratifiche saranno scambiate a Vienna nello spazio di quindi giorni o pi� presto se fare si pu�.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto Vienna il tre del mese d'ottobre dell'anno mille ottocento sessantasei.

L.S.: L.F. MENABREA 
L.S.: WIMPFFEN  

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ARTICOLO ADDIZIONALE

Il Governo di S.M. il Re d'Italia s'impegna verso il governo di S;IR Apostolica ad effettuare il pagamento di trentacinque milioni di fiorini, valuta austriaca, equivalente ad ottantasette milioni e cinquecentomila franchi, stipulati dall'art. 6 del presente trattato nel modo ed alle scadenze qui appresso determinate.
Sette milioni saranno pagati in danaro contante mediante sette mandati o buoni del tesoro all'ordine del governo austriaco, ciascuno di un milione di fiorini, pagabili a Parigi al domicilio di uno dei primari banchieri o di un istituto di credito di prim'ordine, senza interessi, allo spirare del terzo mese dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato, e saranno rimessi al plenipotenziario di S.M.I.R al momento dello scambio delle ratifiche.
Il pagamento di ventotto milioni di fiorini residuali avr� luogo a Vienna in denaro contante, mediante dieci mandati o buoni del tesoro all'ordine del governo austriaco, pagabili a Parigi in ragione di due milioni ed ottocentomila fiorini, valuta austriaca, ciascuno scadenti di due mesi in due mesi successivi. Questi dieci mandati o buoni del tesoro saranno parimenti rimessi al Plenipotenziario di S.M.I.R. al momento dello scambio delle ratifiche.
Il primo di questi mandati o buoni del tesoro scadr� due mesi dopo il pagamento dei mandati per sette milioni di fiorini qui sopra stipulati.
Per questo termine, come tutti i termini seguenti, gli interessi saranno calcolati al 5%, partendo dal primo giorno del mese che seguir� lo scambio delle ratifiche del presente Trattato. Il pagamento degli interessi avr� luogo a Parigi alla scadenza di ogni mandato o buono del tesoro.
Il presente articolo addizionale avr� la stessa forza e valore che se fosse inserito parola per parola nel Trattato di oggi.

Vienna, 3 ottobre 1866

L.S.: L.F. MENABREA 
L.S.: WIMPFFEN  

Ma prima di fare il plebiscito (fissato per il 21-22 ottobre).....

...il  19 OTTOBRE  a  Venezia il rappresentante austriaco generale Karl Moering consegna ufficialmente il Veneto al rappresentante di Napoleone III, generale Edmond Leboeuf, il quale a sua volta lo cede formalmente.

La  Gazzetta di Venezia del 20 ottobre  riporta un anonimo trafiletto "Questa mattina in una camera dell'Albergo Europa si � fatta la cessione del Veneto":
ecco il documento

ATTO DI CONSEGNA DELLA VENEZIA ALLA FRANCIA


Venezia 19 ottobre 1866

I Commissari sottoscritti
Il Generale  Moering  Com. dell'Ordine della Corona di ferro ecc,. incaricato da Sua Maest� l'Imperatore d'Austria di rimettere il Regno Lombardo-Veneto all'Imperatore dei Francesi, per una parte, e il Generale di Divisione Leboeuf, aiutante di campo dell'Imperatore dei Francesi, Grande Ufficiale dell'Ordine Imperiale della Legione d'Onore, ecc,. incaricato da Sua Maest� l'Imperatore dei Francesi ad accettare, a Suo nome la rimessa del detto Regno, dall'altra parte, essendosi riuniti, e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri che sono risultati in buona e dovuta forma,
hanno proceduto alla esecuzione degli Articoli 1 e 4 del Trattato firmato a Vienna il 24 agosto 1866, cos� concepiti:
Art. 1 - "Sua Maest� l'Imperatore d'Austria cede il regno Lombardo-Veneto a Sua Maest� l'Imperatore dei Francesi che lo accetta"

Art. 4 - La rimessa effettiva di possesso del Regno Lombardo-Veneto da parte dei Commissari austriaci ai Commissari francesi, avr� luogo dopo la conclusione dell'accordo concernente l'evacuazione delle truppe e dopo che la pace sia stata firmata tra LL.MM. l'Imperatore Francesco Giuseppe  e il Re Vittorio Emanuele.
In conseguenza, il Commissario austriaco, in nome di Sua maest� l'Imperatore d'Austria, effettua rimessa all'Imperatore dei francesi del Regno Lombardo-Veneto, secondo le clausole e condizioni enunciate negli articoli del suddetto Trattato.

Da parte sua, il Commissario francese riceva e accetta, in nome di Sua Maest� l'Imperatore dei Francesi, la presente rimessa del detto Regno Lombardo-Veneto, secondo le clausole e condizioni sumenzionate.
In fede di ci�, i Commissari rispettivi hanno firmato il presente processo verbale e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppia spedizione, a Venezia, il 19 ottobre 1866.

Il Commissario
di S.M-. l'Imperatore d'Austria
Ch Moering

Il Commissario 
di S.M. l'Imperatore dei Francesi
Leboeuf

Presenti:

Il Barone Aleman - Generale d'Artiglieria
J. de Surville . Capitano di Vascello 

Cio�... prima della data del plebiscito (del 21-22) il Veneto era gi� stato "passato" dalla Francia all'Italia in una stanza dell'Hotel Europa lungo il Canal Grande. Il generale francese Leboeuf consegn� il Veneto a tre notabili: il conte Luigi Michiel, veneziano, Edoardo De Betta, veronese, Achille Emi-Kelder, mantovano. Questi a loro volta, lo "deposero" nelle mani del commissario del Re conte Genova Thaon di Revel.

Il giorno prima, il 18 ottobre, lo stesso generale Leboeuf annunciava a Napoleone II di aver protestato contro il plebiscito burletta decretato dal re d'Italia: ma Napoleone gli dice di lasciar perdere.
La Francia praticamente rinunciava al proprio ruolo di garante internazionale e consegna il Veneto ai Savoia.

21-22 OTTOBRE - Si svolge il plebiscito nel Veneto per sancire l'unione  al Regno d'Italia. 

7 NOVEMBRE - A elezioni concluse, Vittorio Emanuele II entra a Venezia.
Molti libri storici successivi scrissero " ...tutto si svolse con mirabile ordine e fra universali manifestazioni di gioia", "il Re entr� tra entusiastiche manifestazioni della folla".

Ma non fu proprio cos�!

vedi altre pagine

I plebisciti burletta

"1866: LA GRANDE TRUFFA"   
Il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia" 
di ETTORE BEGGIATO -   
Editoria Universitaria Venezia, 1999

PER I FATTI VEDI ANNO 1866

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