LA SOCIETA' DELLE NAZIONI

 

All'indomani della fine della guerra 1914-1918 l'opinione pubblica mondiale fu pervasa dalla grande speranza che quella appena terminata dovesse essere l'ultima guerra. In tutto il mondo si costituirono organizzazioni e leghe per il mantenimento della pace. Negli Stati Uniti, il presidente Wilson propose l'istituzione di una "Società Generale delle Nazioni" che doveva "fornire garanzie reciproche di indipendenza politica e territoriale ai piccoli come ai grandi stati".

La proposta, provenendo dal più potente, e in quel momento, il più prestigioso stato del mondo, provocò entusiasmo dei popoli e i governi accolsero l'inclusione del Patto della Società delle Nazioni nel trattato di pace alla Germania fatto firmare a Versailles.
(vedi Trattato di Pace con la Germania, con il testo integrale)

Il Patto della S.d.N. (CHE LEGGEREMO A FONDO PAGINA) non condannava la guerra in sè, ma solo la guerra "ingiusta", cioè aggressiva. A tal fine gli stati membri s'impegnavano a rispettare l'integrità territoriale e l'indipendenza di tutti gli altri (art. 10): dichiaravano materia d'interesse e pertanto d'intervento della S.d.N. qualsiasi guerra o minaccia, anche se diretta contro uno stato non membro (art.11); s'impegnavano a sottoporre le loro controversie o a un giudizio arbitrale o all'esame del Consiglio della S.d.N. (art.12).

Molte speranze collegate con la S.d.N. andarono deluse negli anni successivi alla sua fondazione: La potenza aggredita lanciava appelli; la potenza attaccante riceveva, al massimo, una sanzione morale ma intanto conservava i frutti della violazione compiuta.

Eppure nonostante questi aspetti negativi, l'esperimento societario non fu inutile al progresso di tutte le nazioni. Le esperienze piuttosto negative insegnarono molto, se non altro (una speranza ancora attuale) a non commettere alcuni errori sostanziali.

La Società delle Nazioni non era mai stata nell'intenzione dei fondatori, una federazione di stati o un superstato; specie da parte britannica si era manifestata la costante tendenza a ridurre al minimo le attribuzioni dei suoi organi. Nella rielaborazione dei valori morali e politici del primo dopoguerra cominciò a farsi strada più insistentemente l'opinione che, per opporsi efficacemente al nazionalismo, lo stato nazionale doveva essere sostituito da quello continentale e che l'Europa doveva organizzarsi in federazione.
Da questo diffuso sentimento si rese più tardi interprete il conte Coudenhove Kalergi, che nel 1932 fondò il movimento paneuropeo e nel libro "Paneuropa" lanciò l'idea di organizzare sul continente una federazione di stati. Egli sintetizzò come segue il dilemma europeo: "Può l'Europa, nel suo frazionamento politico ed economico, difendere la propria pace ed indipendenza dalle crescenti potenze mondiali non europee, o essa è costretta, al fine di difendere la propria esistenza, ad organizzarsi in una federazione di stati?".
 Il movimento si diffuse in tutti gli stati e se ne costituirono sezioni ovunque.

Nel 1924 gli stati avevano ancora mostrato di nutrire fiducia nello spirito societario, votando il PROTOCOLLO DI GINEVRA con il quale s'impegnavano ad accettare l'arbitrato obbligatorio in un certo numero di casi gravi. Ma il Protocollo rimase lettera morta quando in Inghilterra, dopo alcune settimane, il governo laburista fu sostituito da quello conservatore che denunciò l'approvazione precedentemente data.

IL TRATTATO DI LOCARNO
(che metteremo presto tutto in rete, integralmente, dall'opuscolo originale)

Il successivo orientamento fu quello dei patti regionali, ritenuti i soli capaci di essere concretamente realizzati al di fuori degli interventi societari, che incontravano sempre meno il favore dei governi, soprattutto quello inglese. Con gli accordi di Locarno siglati il 16 ottobre 1925:

1) La Germania si impegnava a non compiere alcuna aggressione conto la Francia e il Belgio, paesi che assumevano una obbligazione analoga nei suoi confronti;


2) La Gran Bretagna e l'Italia garantivano l'inviolabilità dei confini tra la Germania e Francia, e tra Germania e Belgio. Si dava così un riconoscimento all'esistenza della Società delle Nazioni, ma in una forma che denunciava sfiducia nel suo funzionamento. Altri accordi di natura bilaterale furono stipulati a Locarno dalla Germania con il Belgio, la Cecoslovacchia, la Francia e la Polonia. Questi erano però privi di garanzia internazionale che al fondamentale e primo degli accordi stessi era assicurata dalla partecipazione della Gran Bretagna e dell'Italia.

Non c'è quindi da meravigliarsi se, dopo Locarno, regnasse un senso di incertezza. La ricerca di sicurezza da parte francese portò alla conclusione di un nuovo trattato che poneva la guerra fuori legge. I negoziati ebbero inizio il 26 aprile 1927, in occasione del decimo anniversario dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, quando ARISTIDE BRIAND propose al governo di Washington di sottoscrivere un patto bilaterale per "porre la guerra fuori legge". Il segretario di stato KELLOG accettò la proposta di negoziare, ma respinse la formula bilaterale e il principio delle sanzioni contro un eventuale violatore. Nacque così, dopo varie e complesse trattative, il testo firmato a Parigi il 27 agosto 1928 da 15 stati, noto sotto il nome di PATTO BRIAND-KELLOG (originale).

Non parve quindi assurdo che un insigne uomo di stato, il Ministro degli Esteri Aristide Briand, iniziasse nel 1929, con la Gran Bretagna e la Germania, trattative che facevano seguito a contatti privati avuti con STRESEMANN, per la costituzione di una Comunità economica, primo passo verso un'Unione  europea a carattere federativo. Quest'ultima formò oggetto di un memorabile discorso da lui pronunciato il 5 settembre 1929 - nella sua nuova qualità di Presidente del Consiglio francese . all'Assemblea della Società delle Nazioni. A questo discorso fece seguito un memorandum, inviato nel maggio 1930 ai governi europei, i quali l'accolsero manifestando l'intenzione di non voler rinunciare alla propria sovranità, venendo così a negare i principi stessi su cui poggiava la progettata unione. I governi si rifiutarono di prendere impegni concreti e l'iniziativa fallì, soprattutto a causa dell'atteggiamento inglese.

L'orientamento ufficiale degli stati fu solo quello di raggiungere delle garanzie di sicurezza attraverso ulteriori accordi regionali: si ritornava alla tradizionale politica delle alleanze e dei trattati difensivi: ma terminò anche il periodo delle intese regionali. Dal 1935 fino allo scoppio della seconda guerra mondiale fu un susseguirsi di infrazioni al diritto, di fronte alle quali la Società delle Nazioni o restò inerte o votò provvedimenti del tutto inadeguati. Era il crollo degli ideali su cui si fondava la Società delle Nazioni, che doveva registrare la propria completa sconfitta nel momento in cui il mondo si lanciava nella guerra totale per la seconda volta in una generazione.

La Società delle Nazioni era terminata con un fallimento anzitutto per l'assenza degli Stati Uniti, responsabili dell'esistenza della nuova organizzazione e, data la loro potenza, della sicurezza del mondo. A questo si aggiungeva il reciproco sospetto trasferito sul piano societario i loro tradizionali antagonismi. Il conflitto italo-etiopico fu veramente la tomba della Società delle Nazioni. Esso non dimostrò soltanto debolezza dell'organismo, ma anche la scarsa sincerità di chi in suo nome, aveva assunto un deciso atteggiamento morale. Ne derivò il crollo dell'edificio societario nella stima dei governi e dei popoli, e l'inizio di tutte le iniziative intese a scuotere la pace e la legge internazionale.

Un organismo capace di garantire la pace e la sicurezza si fece strada nuovamente alla fine della seconda guerra mondiale, con la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 26 giugno del 1945. Ma per organizzare la propria concreta difesa,  collateralmente più tardi, il 4 aprile 1949 fu creata la Organizzazione difensiva atlantica, la North Atlantic Treaty Organization (la NATO)

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Patto della Società delle Nazioni

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercè:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi;

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti e onorevoli fra le Nazioni;

il fermo riconoscimento delle regole del diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi;

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili;

le Alte Parti contraenti consentono nel presente " Patto della Società delle Nazioni ".

Articolo 1

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive guarantigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Articolo 2

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Articolo 3

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società. Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quello altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Articolo 8

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinché i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a nuovo esame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni.

Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa le proporzioni dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Articolo 10

I Membri della Società si impegnano a rispettare, e a proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà ai modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Articolo 11

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà in via amichevole richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Articolo 12

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o ad un regolamento giudiziale o all'esame del Consiglio, e in ogni caso non ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, la decisione deve essere pronunciata entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui l'avvertenza gli sarà stata sottoposta.

Articolo 14

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà' competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Articolo 16

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra, in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore e i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Società come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero; di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore, e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società, cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Articolo 22

Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano, e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sé, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà, e le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finché non saranno in grado di reggersi da sé. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Africa centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza e di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, il divieto di stabilire fortificazioni e basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizione altresì, che assicurino agli altri Membri della Società vantaggi eguali per il commercio ed il traffico.

Vi sono territori, come quelli dell'Africa sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, e per le altre circostanze, possono meglio essere amministrate secondo le leggi del detto Stato, come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà alla Società una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Società.

Una commissione permanente sarà costituita, per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'osservanza dei mandati.

vedi qui  ONU  e NATO > >


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