DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
Votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;

b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;

c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;

d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

EBREI ED EBRAISMO

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

IL DIVIETO D'ENTRATA E L'ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

a) abbiano un'età superiore agli anni 65;

b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;

b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;

d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

DISCRIMINAZIONE FRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA

Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:

1. famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2. famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

3. famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;

4. famiglie dei Caduti per la Causa fascista;

5. famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;

6. famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.

7. famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

GLI ALTRI EBREI

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;

b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;

c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;

d) prestare servizio militare in pace e in guerra.

L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;

2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;

3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;

4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

CATTEDRE DI RAZZISMO

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

ALLE CAMICIE NERE

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

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