DECRETO SUL RAZIONAMENTO ALIMENTARE PER GLI EBREI

18 Settembre 1942


Il Ministro del Reich per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Berlino W 8, Wilhelmstrasse 72
18 Settembre 1942

Ai Governatori di Stato per l'Alimentazione e ai Presidenti degli Uffici Provinciali per l'Alimentazione della Prussia, ad eccezione dei territori dell'Est non incorporati nell'Alta Slesia.

Per conoscenza ai Presidenti di Distretto (Regierungspraesidenten).

Oggetto: Razioni alimentari per gli ebrei.

1. Razioni

A partire dal 19 ottobre 1942, gli ebrei non potranno più ricevere i seguenti generi alimentari:

Carne, prodotti derivati della carne, uova, derivati del grano (dolci, pane bianco, panini, fecola di grano, ecc), latte fresco intero, latte fresco scremato e tutti quei cibi che saranno distribuiti non in base alle carte annonarie distribuite nel Reich ma in base a certificati locali di distribuzione o attraverso provvedimenti speciali emanati dagli Uffici dell'Alimentazione locali.

I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno la razione di pane uguale a quella dei normali consumatori. I bambini ebrei fino ai 6 anni d'età riceveranno la razione di grassi assegnata al normale consumatore ma senza sostituti del miele e senza cacao in polvere. I ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni non riceveranno il supplemento di marmellata distribuito alla corrispondente fascia. I bambini ebrei sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di latte fresco scremato al giorno.

Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli ebrei tessere e certificati locali di prelevamento per carne, uova o latte. I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno le tessere per il pane e quelli sino ai 6 anni le tessere per i grassi identiche a quelle dei normali consumatori. Le tessere per il pane rilasciate agli ebrei dovranno consentire il prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di segale. I bambini ebrei sotto i 6 anni di età riceveranno un certificato di prelevamento per il latte fresco scremato. Su di esso dovrà essere annotata la frase "Buono per mezzo litro giornaliero".


2 . Regolamentazione per gli infermi

Le regole per la distribuzione alimentare agli ammalati alle persone inferme, alle partorienti e alle donne in allattamento non si applicano agli ebrei. Le norme stabilite dal presente decreto si applicano anche agli ebrei ricoverati negli ospedali.


3 . Distribuzioni speciali

Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi distribuzione speciale.

4. Cambio di tessere annonarie con buoni per viaggi o per ristoranti

Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio e buoni pasto per ristoranti può essere consentito agli ebrei soltanto in casi urgenti ed eccezionali.

5. Cibo non compreso nel razionamento

Per l'acquisto di generi alimentari non razionati, gli ebrei non saranno soggetti a restrizioni sino a quando tali generi saranno disponibili in quantità sufficiente per la popolazione ariana. I generi alimentari non compresi nel razionamento che vengono distribuiti di tanto in tanto e in quantità limitate, come ortaggi, aringhe, pasta di pesce, etc. non dovranno essere distribuite agli ebrei. Gli Uffici dell'Alimentazione sono autorizzati a permettere agli ebrei l'acquisto di rape, foglie di cavolo, etc.

6. Timbrature delle tessere annonarie.

Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno essere sovrastampate diagonalmente (cioè sopra ciascun buono) con la scritta continua della parola "giudeo". A questo scopo dovrà essere scelto un colore che contrasti con il colore di base della tessera annonaria. Non è necessario quindi l'annullamento di questi buoni prima del rilascio delle tessere.

7. Orari speciali di acquisto per gli ebrei.

Per evitare inconvenienti nell'approvvigionamento alla popolazione ariana si raccomanda alle Autorità preposte all'alimentazione di stabilire orari speciali per gli acquisti da parte degli ebrei.

8. Pacchi dono indirizzati ad ebrei.

Gli Uffici dell'Alimentazione dovranno registrare per intero sulle tessere annonarie degli ebrei i generi alimentari contenuti nei pacchi dono loro indirizzati. Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a razionamento, ma non regolarmente distribuiti (come caffè, cacao, the, etc.), l'intero pacco o ciò che a causa della ritardata registrazione del pacco stesso non sia stato ancora utilizzato, dovrà essere messo a disposizione dei grandi consumatori come gli ospedali o scaricato dalle razioni degli ebrei. Nel decreto del 29 Aprile 1941, di cui si acclude copia, il Ministro delle Finanze ha incaricato gli Uffici della Dogana di redigere rapporti settimanali da inviarsi all' Ufficio dell'Alimentazione competente per territorio. In tali rapporti dovrà essere annotata la quantità e la tipologia dei pacchi in arrivo quando sia certo o si sospetti che il destinatario sia ebreo. Nel caso in cui il rapporto dell'Ufficio Doganale giunga all'Ufficio dell'Alimentazione con un ritardo tale che il cibo contenuto nei pacchi dono sia stato già interamente consumato, questo dovrà essere comunque detratto dalle razioni spettanti agli ebrei. Nel caso in cui gli uffici della Polizia di Stato siano informati dell'arrivo di pacchi alimentari provenienti dall'estero e indirizzati ad ebrei, dovranno sequestrarli e metterli a disposizione degli Uffici dell'Alimentazione.

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