LE LEGGI DI NORIMBERGA

PRIMO DECRETO SUPPLEMENTARE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA

14 Novembre 1935

In base all'Articolo III della Legge sulla Cittadinanza del Reich del 15 Settembre 1935, si decreta quanto segue:

Articolo I

1. Sino a quando non verranno emanate ulteriori norme riguardanti i certificati di cittadinanza, tutti i cittadini di sangue tedesco o affine che alla data di entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza siano in possesso del diritto di voto per eleggere i parlamentari al Reichstag, sono considerati, per il momento, cittadini del Reich. Lo stesso vale per coloro ai quali il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, abbia già concesso la cittadinanza.

2. Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, può revocare la cittadinanza concessa.


Articolo II

1. Le norme di cui all'Articolo I si applicano anche a coloro che sono di sangue misto giudeo.

2. Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da uno o due nonni che siano razzialmente interamente ebrei, a meno che egli non sia un Ebreo ai sensi di quanto disposto dal Paragrafo 2 dell'Articolo V. Per nonni interamente Ebrei si intendono coloro che appartengono alla comunità religiosa ebraica.


Articolo III

Solo i cittadini del Reich che godono dei pieni diritti politici, possono esercitare il diritto di voto e avere il diritto a ricoprire cariche pubbliche. Durante il periodo di transizione, Il Ministro dell'Interno del Reich, o qualsiasi altro ufficio da lui autorizzato, potrà stabilire eccezioni ai fini dell'assunzione di incarichi pubblici. Tali misure non si applicano alle Organizzazioni Religiose.

Articolo IV

1. Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Egli non può esercitare il diritto di voto e non può ricoprire cariche pubbliche.

2. I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati dal 31 Dicembre 1935. Qualora tali dipendenti abbiano prestato servizio al fronte nell'esercito tedesco o negli eserciti alleati della Germania durante la Guerra Mondiale, essi riceveranno fino al raggiungimento dei limiti di età, l'intero ultimo salario percepito in base al quale la loro pensione sarebbe stata calcolata. Essi non avranno tuttavia diritto a promozioni derivanti dalla loro anzianità di servizio. Al raggiungimento dei limiti di età, riceveranno la pensione calcolata in base all'ultimo stipendio percepito.

3. Queste disposizioni non riguardano le organizzazioni religiose.

4. Le norme concernenti il servizio degli insegnanti nelle scuole pubbliche Giudaiche rimarranno immutate fino all'emanazione di nuove leggi riguardanti il sistema scolastico Giudaico.


Articolo V

1. Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni di razza ebrea.

2. Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei, qualora:

a) sia membro della comunità ebraica al momento dell'entrata in vigore della presente legge o vi aderisca successivamente.

b) contragga matrimonio con persona ebrea al momento dell'emanazione della presente legge o successivamente,

c) nasca dal matrimonio con persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito al Paragrafo 1, che sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della Legge per la Protezione del Sangue e dell'Onore Tedesco del 15 Settembre 1935.

d) sia il frutto di una relazione extra-coniugale con una persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito nel Paragrafo 1 e nasca dopo il 31 luglio 1936.


Articolo VI

1. Al fine di stabilire la purezza del sangue Tedesco, le leggi del Reichstag o i decreti emanati dal Partito Nazionalsocialista potranno contemplare ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Articolo V, ma non potranno modificare questi ultimi.

2. Ogni ulteriore requisito atto a determinare la purezza del sangue, che non sia contemplato dall'Articolo V, può essere stabilito soltanto previa autorizzazione del Ministro degli Interni del Reich e del Vice Führer.

Articolo VII

Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dalle norme stabilite dalla presente legge.

 

Reichsgesetzblatt, 1, 1935, p. 1333.

Y. Arad, Y. Gutman, A. Margolit, Documents on the Holocaust (1981), p. 80

Traduzione di Ugo Persiani

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