ACCORDO DI LONDRA

8 Agosto 1945
Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo provvisorio della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per perseguire e punire i principali criminali di guerra dell'Asse Europeo.

 

Premesso che le Nazioni Unite hanno sottoscritto varie dichiarazioni attraverso le quali si ribadisce la volontà di condurre davanti ad una Corte di Giustizia i Criminali di Guerra;

Premesso che in merito alle atrocità commesse nell'Europa Occupata, la Dichiarazione di Mosca del 30 Ottobre 1943 ha riaffermato il principio secondo il quale gli Ufficiali Tedeschi e i membri del Partito Nazista che si siano resi responsabili direttamente o indirettamente di tali crimini, saranno estradati nei Paesi nei quali i loro atti abominevoli sono stati commessi affinché possano essere giudicati e puniti secondo le leggi di quegli stessi Paesi e dei loro liberi Governi;

Premesso che questa dichiarazione riguarda anche criminali le cui violazioni non sono state commesse in una ben definita area geografica ma che saranno comunque perseguiti dai Governi Alleati;

Il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo provvisorio della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nella persona dei loro rappresentanti regolarmente autorizzati e nell' interesse di tutte le Nazioni Unite, hanno raggiunto il seguente Accordo:

Articolo 1.
Sarà istituito, dopo consultazione con il Consiglio di Controllo per la Germania, un Tribunale Militare Internazionale per processare i criminali di guerra le cui violazioni non sono state commesse in una specifica area geografica, e per le quali essi siano accusati individualmente e/o in qualità di membri di organizzazioni o gruppi.

Articolo 2.
La composizione, la giurisdizione e le funzioni del Tribunale Militare Internazionale sono stabilite dalla Carta del Tribunale Militare Internazionale (Charter of the International Military Tribunal) allegata, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3.
Ognuno dei Paesi firmatari di questo Accordo prenderà i necessari provvedimenti per consentire che i criminali di guerra che si trovino in stato di detenzione entro il proprio territorio, possano comparire davanti al Tribunale Militare Internazionale per essere processati. Gli stessi Paesi firmatari compiranno inoltre ogni sforzo necessario sia per far comparire davanti al Tribunale Mlitare Internazionale i criminali di guerra che si trovino fuori dai propri rispettivi territori, sia per indagare sulla fondatezza delle accuse mosse nei loro confronti.

Articolo 4.
Nulla di ciò che stabilisce questo accordo pregiudicherà il trasferimento dei criminali di guerra nei paesi nei quali essi hanno commesso i reati loro ascritti, secondo quanto già stabilito dalla Dichiarazione di Mosca.

Articolo 5.
Ogni Paese delle Nazioni Unite potrà aderire a questo Accordo avanzando formale richiesta, attraverso il canale diplomatico, al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna che ne informerà sia i Governi degli altri Paesi firmatari, sia quelli dei paesi che aderiranno all'Accordo successivamente.

Articolo 6.
Nulla di quanto prevede questo Accordo limiterà la giurisdizione o i poteri di alcuna Corte di Giustizia Nazionale o di Occupazione che sia già stata istituita o che stia per esserlo, al fine di perseguire i criminali di guerra sia in Germania che nei territori dei Paesi Alleati.

Articolo 7.
Questo Accordo entrerà in vigore il giorno in cui verrà sottoscritto dai Paesi firmatari e lo rimarrà per il periodo di un anno. In seguito potrà rimanere in vigore, ma con il diritto per ogni Firmatario di chiederne la revoca avanzando formale richiesta un mese prima della naturale scadenza attraverso il canale diplomatico. L'Accordo non influenzerà alcun procedimento in corso o alcuna sentenza già emessa nel rispetto dei principi contenuti nell’Accordo stesso.

Londra, 8 Agsto 1945

Per il Governo degli Stati Uniti d’America: Robert H. Jackson
Per il Governo della Repubblica Francese: Robert Falco
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: C. Jowitt
Per il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: I. Nikitchenko; A. Trainin

Fonte del documento originale:
International Conference on Military Trials : London, 1945
Report of R. H. Jackson, USA Representative to the International Conference on Military Trials
London, 1945
International organization and conference series; II
European and British Commonwealth 1
Department of State Publication 3080
Washington, DC - Government Printing Office, 1949

© 1996 The Avalon Project

Traduzione di UGO PERSIANI

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