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ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA DEL LAVORO

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO
REGIONI - PROVINCE - COMUNI 

Tradizionalmente l'Italia � divisa in 18 Regioni o Compartimenti, in base a ragioni storiche e a condizioni geografiche. 

A Nord: Piemonte, Liguria, Lombardia.Veneto Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Emilia
Al Centro:  Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise.
A Sud e Insulare: Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Vi � poi la Dalmazia, di cui soltanto una parte � tornata all'Italia dopo la guerra europea.
Ma questa divisione in regioni non ha valore ufficiale. Amministrativamente il Regno � diviso in 94 province, e ogni provincia � suddivisa in Comuni. Questi sono in tutto 7.311.
Capo politico della Provincia � il Prefetto, che rappresenta l'autorit� del Governo; Capo amministrativo � il Podest�, nominato dal Governo e coadiuvatore di un Rettorato, composti di cittadini colti ed esperti.
Ogni Comune � retto da un Podest� di nomina governativa, che dura in carica 5 anni e pu� essere confermato. Il Podest� pu� essere assistito da una Consulta, nominata dal Prefetto, per la trattazione dei problemi pi� importanti dell'amministrazione comunale.
Roma, per la sua speciale condizione di capitale, ha a capo un Governatore, assistito da 10 Rettori e da vari Consultori.

ORDINAMENTO GIURIDICO 
LA GIUSTIZIA

La giustizia � amministrata in Italia da magistrature diverse, secondo la qualit� l'importanza delle cause. 

 In ogni Comune vi sono uno o pi� Uffici di Conciliazione; il giudice conciliatore giudica in materia civile e commerciale fino a lire 400, e, soprattutto, cerca di mettere d'accordo le parti avverse.- Esistono poi 1340 Preture: i pretori giudicano le cause civili e commerciali per somme non superiori a 5.000 lire, e, in materia penale, i reati con pena non superiore a 3 anni di carcere a a 10.000 lire di multa. Essi giudicano in grado di appello le sentenze dei conciliatori superiori a 100 lire. 

 Nelle citt� pi� importanti hanno sede i 126 Tribunali civili e penali, che giudicano le cause civili e commerciali e penali di competenza superiore a quella indicata pei pretori.

 Esistono in fine Corti di Appello e una Corte di Cassazione, che giudicano in seconda e in terza istanza le cause per le quali vi siano ricorsi contro le sentenze delle magistrature precedenti: ci� accresce le guarentigie di giustizia che lo Stato assicura ai cittadini. - 

Presso ogni Corte d'Appello vi � una sezione speciale, che esercita le funzioni di 
MAGISTRATURA DEL LAVORO. 
Essa giudica le controversie relative ai rapporti fra lavoratori e datori di lavoro.

Un Tribunale Speciale � stato istituito per i delitti contro la sicurezza dello Stato e contro le persone della Famiglia Reale e del Primo Ministro.

Il 1� luglio del 1931 � andato in vigore il nuovo Codice Penale, opera del Governo Fascista.

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