Claudio Li Gotti

25 LUGLIO 1943
26 LUGLIO 1943

* PROCLAMA DEL SOVRANO
* PROCLAMA DI BADOGLIO
* MANIFESTO STATO D'ASSEDIO E COPRIFUOCO
* LA CIRCOLARE ALLE TRUPPE

IL MANIFESTO DELLO STATO D'ASSEDIO
E DEL COPRIFUOCO

(In "Stato di Guerra" l'Italia lo era già da tre anni !)


Comando del Corpo d'Armata di Roma
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Attuazione dello "Stato di Guerra"
nella Provincia di Roma

Assunzione dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico

I poteri per la tutela dell'ordine pubblico sono passati alle autorità militari. E' stata pertanto ordìnata l'affissione del seguente manifesto da parte dei comandanti di Corpo d'Armata e di Difesa territoriale competenti:

Assunzione dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico

In virtù delle facoltà conferitemi dalla dichiarazione dello stato di guerra e dall'art. 217 e seguenti del Testo Unico delle leggi di P. S., assumo la direzione della tutela dell'ordine pubblico nel territorio di questa provincia.

Allo scopo di conservare inalterato l'imperio della legge, faccio pieno affidamento sull'alta coscienza del dovere civico e sul patriottismo di tutti i cittadini, sull'impiego della forza ovunque si renda necessario per ridurre alla ragione chiunque contravvenga alle leggi, alle ordinanze delle autorità costituite, alle consuetudini del dovere civile.

Ordino

1 - Tutte le Forze Armate dello Stato e di polizia residenti nella provincia, Le milizie delle varie specialità, i corpi armati cittadini e le guardie giurate passano alle mie dipendenze. I rispettivi comandanti si presenteranno al Comando del Corpo d'Armata per ricevere ordini.

2 - Coprifuoco. - Dal tramonto all'alba, con divieto di circolazione dei civili, eccezion fatta per i sacerdoti, medici, levatrici, appartenenti a società di assistenza sanitaria nell'esercizio delle rispettive funzioni.
Fino a che perdurerà il servizio notturno dei treni in arrivo e in partenza dalle stazioni ferroviarie, i civili che vi si rechino o ne provengano dovranno essere muniti di regolare biglietto ferroviario.
I pubblici esercizi di ogni categoria, i teatri di varietà, i cinematografi, i locali sportivi e similari resteranno chiusi nelle ore del coprifuoco.

3 - E' fatto tassativo e permanente divieto di riunioni in pubblico di più di tre persone, di tenere, anche in locali chiusi, adunate, manifestazioni, conferenze e simili; di vendita di armi e di munizioni di ogni specie; di circolazione di autoveicoli, di motoscafi e velivoli di ogni tipo, eccezion fatta per quelli adibiti a servizi pubblici e militari; (i conduttori di questi ultimi dovranno essere forniti di apposito foglio di circolazione, rilasciato dalle autorità civili e militari alle quali fanno capo); di affissione di stampati, di manoscritti, di inviti di qualunque specie in luogo pubblico, escluse le chiese di confessione cattolica, per quanto ha tratto al normale svolgimento del culto; di uso di qualsiasi segnalazione ottica o luminosa.

4 - Fino a nuovo ordine sono considerati decaduti i permessi di porto d'armi di qualsiasi specie concessi avanti la pubblicazione del presente manifesto.
Le autorità competenti sospenderanno il rilascio dei porto d'arma in corso.
I detentori di armi regolarmente denunciate sono responsabili della conservazione delle medesime nell'interno della propria abitazione, senza possibilità di uso da parte di chicchessia.

5 - Tutti i cittadini che abbiano necessità di uscire di casa dovranno portare seco i documenti di identità, con fotografia, con l'obbligo di esibirli a qualsiasi richiesta degli agenti dell'ordine e dei comandanti di truppa.

6 - Stampa. - E' ammessa per i quotidiani una sola edizione giornaliera, con le prescrizioni attualmente in vigore.

7 - Fabbricati. - Gli accessi alla pubblica via dei fabbricati, limitatamente all'ingresso principale, devono restare aperti giorno e notte e illuminati secondo le disposizioni in vigore circa l'oscuramento. Le finestre di tutti gli edifici devono avere le persiane chiuse durante le ore del coprifuoco.
Le truppe, le pattuglie, gli agenti della forza pubblica e dell'ordine, comunque alle mie dipendenze, sono incaricati della imposizione, occorrendo anche con le armi, degli ordini sopra specificati.
I trasgressori saranno senz'astro arrestati e giudicati dai Tribunali militari.

Badoglio

La circolare di Badoglio alle truppe


Comando del Corpo d'Armata di Roma
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1) Nella situazione attuale, col nemico che preme, qualunque perturbamento dell'ordine pubblico, anche minimo e di qualsiasi tinta, costituisce tradimento e può condurre, ove non represso, a conseguenze gravissime.
Qualunque pietà e qualunque riguardo nella repressione sarebbe pertanto un delitto.

2) Poco sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito. Perciò ogni movimento deve essere inesorabilmente stroncato in origine.
3) Siano assolutam,ente abbandonati i sistemi antidiluviani quali i cordoni, gli squilli, le intimazioni e la persuasione e non sia tollerato che i civili sostino presso le truppe o intorno alle armi in postazione.

4) I reparti debbono assumere e mantenere sempre grinta dura ed atteggiamento estremamente risoluto. Quando impiegati in servizio di ordine pubblico in sosta od in movimento, abbiano fucile a pronti e non a bracciarm.

5) Muovendo contro gruppi di individui che turbino l'ordine pubblico o non si attengano alle prescrizioni dell'autorità militare, si proceda in formazione di combattimento e si apra il fuoco a distanza anche con mortai ed artiglierie senza preavvisi di sorta,
come se si procedesse contro truppe nemiche.
Medesimo procedimento venga usato da reparti in posizione contro gruppi di individui avanzanti.

6) Non è ammesso il tiro in aria. Si tira sempre a colpire come in combattimento.

7) Massimo rigore nel controllo ed attuazione di tutte le misure stabilite dal manifesto già noto. Apertura immediata del fuoco contro automezzi che non si fermano all'intimazione.

8) I caporioni e istigatori del disordine, riconosciuti come tali, siano senz'altro fucilati, se presi sul fatto; altrimenti siano giudicati immediatamente dal tribunale di guerra sedente in veste di tribunale straordinario.

9) Chiunque anche isolatamente compia atti di violenza o ribellione contro le forze armate o di polizia o insulti le stesse e le istituzioni venga immediatamente passato per le armi.

10) Il militare impiegato in servizio d'ordine pubblico che compia il minimo gesto di solidarietà con i dimostranti o si ribelli o non obbedisca agli ordini o vilipenda superiori ed istituzioni venga immediatamente passato per le armi.

11) Il comandante di qualsiasi grado che non si regoli secondo gli ordini di cui sopra venga immediatamente deferito al tribunale di guerra che siederà e giudicherà nel termine di non oltre 24 ore.

Confido che i comandanti in indirizzo consci della gravità dell'ora e che da falsa pietà, lentezza e irresoluzione potrebbe derivare la rovina della Patria dovranno e faranno dare la più ampia assicurazione a quanto sopra disposto. Si tratta di imporsi subito con rigore inflessibile.

Badoglio

 

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