
La pronuncia della Cassazione cambia tutto - (cronologia.it)
Licenziamento per chi usa in maniera impropria i giorni di malattia. Ecco cosa dice la Corte di Cassazione
Un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione su un tema delicato e spesso oggetto di controversie tra lavoratori e datori di lavoro: è legittimo il licenziamento di un dipendente in malattia che svolge attività incompatibili con la sua condizione di salute?
Secondo la giurisprudenza, non ogni comportamento attivo durante l’assenza per malattia comporta automaticamente la possibilità di licenziare il lavoratore. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il comportamento del dipendente può compromettere la fiducia del datore di lavoro e giustificare l’interruzione del rapporto di lavoro.
La sentenza della Cassazione
Nel caso oggetto della pronuncia, un dipendente si era assentato dal lavoro per malattia, dichiarando problemi fisici che ne impedivano la prestazione lavorativa. Tuttavia, durante tale periodo, è stato documentato mentre svolgeva un’attività che, secondo il datore di lavoro, risultava incompatibile con lo stato di salute dichiarato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11224 del 26 aprile 2024, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, ritenendo che l’attività svolta dal dipendente durante la malattia non solo fosse incoerente con la patologia lamentata, ma fosse anche idonea a ritardare la guarigione e quindi a pregiudicare il corretto adempimento dell’obbligo di cura.
Il principio fondamentale stabilito dai giudici è che il lavoratore ha diritto alla tutela della propria salute e può, in determinate condizioni, svolgere attività anche durante il periodo di malattia. Tuttavia, tali attività non devono essere in contrasto con la necessità di riposo e con il recupero delle condizioni psicofisiche che hanno giustificato l’assenza.
Ad esempio, un’attività fisicamente impegnativa potrebbe essere considerata incompatibile con una patologia muscolo-scheletrica, così come una prestazione di tipo artistico potrebbe risultare incoerente con una diagnosi di affaticamento o stress. La giurisprudenza richiede che il datore di lavoro dimostri, con elementi oggettivi e documentabili, che l’attività svolta dal dipendente durante la malattia sia effettivamente idonea a compromettere il percorso di guarigione o a ledere il vincolo fiduciario. Non basta, quindi, osservare che il lavoratore si è impegnato in un’attività qualsiasi: occorre provare che quella specifica azione fosse incompatibile con la patologia dichiarata. Al tempo stesso, i giudici devono effettuare una valutazione concreta, tenendo conto della natura dell’attività, della gravità della patologia e dell’incidenza dell’attività stessa sul recupero della salute.
In passato, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore affetto da lombalgia che, durante il periodo di malattia, si era esibito in un concerto come musicista, considerando tale attività evidentemente incompatibile con il riposo prescritto. In un altro caso, invece, un dipendente titolare di un bar che svolgeva semplici mansioni amministrative è stato reintegrato perché l’attività osservata non comprometteva la sua guarigione da un infortunio alla mano.