.

I diritti inviolabili e
le libertà fondamentali



Ruini attribuiva una notevole importanza ai diritti inviolabili ed alle libertà fondamentali [122]
e sottolineò, davanti all�Assemblea, la necessità di tutelare questi diritti, dopo ciò che era accaduto col fascismo, �con sobrietà e densità di norme�.

La discussione dell�attuale articolo 2 Cost. in Assemblea Costituente fu limitata: non perché non ne fosse da tutti ammessa l�importanza, ma perché la formula, che si discosta da quella del progetto solo in quanto riesce ad esprimere i medesimi concetti con un minor numero di parole, fu ampiamente discussa dalla prima Sottocommissione e concordata tra le maggiori correnti politiche.

Riguardo alle specifiche libertà, il Comitato di Redazione aveva pensato di assorbire l�art. 15 in quello unificato per le tre inviolabilità, sicché anche per quella sulla libertà e sulla segretezza di comunicazione e di corrispondenza sarebbero stati ammessi, come per le altre due, i �provvedimenti provvisori� dell�autorità di pubblica sicurezza in �casi straordinari di necessità ed urgenza�.

L�On. Perassi fu il portatore di questa formulazione nel corso della seduta della Commissione plenaria dei 75 del 24 gennaio, ma Ruini osservò che, in tal modo, si sarebbe venuti a rinunciare al vantaggio di considerare, in via unitaria, per tutte e tre le inviolabilità, l�istituto fondamentale per cui �la polizia non potrà prendere alcun provvedimento, ad esempio, di sequestro di corrispondenza senza darne notizia all�autorità giudiziaria che esercita un sindacato� [123] .

L�On. Condorelli propose di aggiungere alla garanzia dell�atto motivato dell�autorità giudiziaria l�altra, che �debba essere pendente un procedimento penale� [124] , intendendo escludere anche la semplice inchiesta penale; l�Assemblea approvò l�emendamento ma, nel coordinamento finale, il Presidente della Commissione propose non solo di togliere, perché ritenute eccessivamente limitative, le parole finali dell�emendamento approvato (��e in pendenza di procedimento penale�) ma anche di inserire, nell�articolo in esame, un accenno analogo a quello inserito nel precedente: �secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale�.

Altri membri del Comitato dei 18 osservarono che il Comitato stesso non poteva modificare eccessivamente i testi approvati dall�Assemblea; pertanto si soppressero le parole dell�emendamento Condorelli [125] senza aggiungere quelle suggerite dall�On. Ruini.

Nel progetto del Comitato erano previste anche limitazioni e censure della libertà di corrispondenza in tempo di guerra ma questa proposta fu soppressa dal Comitato stesso che pensava di prevedere in via generale, con un articolo da inserirsi nel Titolo sul Parlamento, la sospensione di alcuni diritti del cittadino durante il tempo di guerra. All�ultimo momento il Comitato rinunciò però anche a questo articolo e Perassi ripropose il testo iniziale; Ruini osservò che esso �considerava anche il caso di guerra; ma è evidente che, in tal caso, verranno modificate tanto le norme sulla corrispondenza quanto quelle sull�arresto e sulla perquisizione. Quindi è inutile parlarne in un testo costituzionale� [126] .

Fu piuttosto lungo anche il dibattito che portò alla stesura dell�art. 18 Cost.: il primo motivo di discussione venne sollevato dalla proposta del relatore, La Pira, di aggiungere una limitazione costituzionale a quella penalistica, secondo la quale i fini dell�associazione non avrebbero dovuto essere in contrasto con le libertà garantite dalla Costituzione. Il correlatore, Basso, dichiarò di non poter accettare questa formula perché, essendo tutelato dalla Costituzione il diritto di proprietà, si sarebbe potuto impedire di riunirsi al partito Socialista o a quello Comunista che, tra gli obiettivi del proprio programma, includevano la riduzione di questa libertà; la Sottocommissione respinse l�inciso proposto dall�On. La Pira.

Circa il secondo comma, invece, le principali controversie ruotarono attorno al tipo di associazioni che si sarebbero dovute vietare: dapprima venne proposto, dagli onorevoli Basso e La Pira, la dicitura: �Non sono consentite le associazioni a carattere militare�; l�On. Mancini avanzò poi l�idea di aggiungere ��associazioni a carattere militare e fascista�, ma vi si oppose l�On. Marchesi che osservò che il fascismo avrebbe tentato di rispuntare con altre denominazioni; Corsanego, Mastrojanni e Lucifero sostennero addirittura che non si sarebbe dovuto dare al fascismo l�onore di essere citato nella Costituzione italiana.

L�On. Moro fece notare come non si sarebbero dovute vietare �quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale� [127] ; Lucifero concordò e citò, come esempio di associazione consentita, quella dei boy-scout; anche il relatore Basso si dichiarò d�accordo ed appoggiò la nuova formulazione Moro: �Non sono consentite le associazioni che perseguono fini politici, mediante un�organizzazione militare� poi approvata dalla Sottocommissione.

Nel Comitato di Redazione fu però notato essere ingenuo il credere che le associazioni che si volevano proibire ammettessero apertamente di perseguire scopi politici con organizzazioni di carattere militare: su proposta del Presidente Ruini vennero così inserite le parole ��anche indirettamente��.

Circa l�art. 24 Cost., il politico reggiano lasciò ad altri, in Assemblea, il compito di discutere sui primi tre commi; intervenne invece, all�interno del Comitato di Redazione, per formulare e fare approvare la norma contenuta nell�ultimo comma: questa disposizione, del tutto innovatrice sul preesistente diritto positivo italiano, riconosceva, alle vittime degli errori giudiziari, il diritto ad essere indennizzate dallo Stato.
L�Assemblea la approvò senza contestazioni e, quindi, non si resero necessarie dichiarazioni esplicative da parte del Comitato, specialmente in ordine al dubbio se ci si fosse voluti riferire soltanto agli errori giudiziari in materia penale o anche a quelli in materia civile.

La libertà di manifestazione del pensiero � La libertà di stampa

 
Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell�autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l�indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell�autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all�autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s�intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La dizione attuale dell�art. 21 discende dal primo schema abbozzato (relatore Mortati) dalla Commissione del Ministero della Costituente che, per certi versi, fu una �precommissione� per la Costituzione. Giunti all�Assemblea Costituente, due relatori di parte diversa, Basso e La Pira, presentarono alla seconda Sottocommissione un testo quasi uguale a quello originario redatto da Mortati; vi furono vivissime discussioni in Sottocommissione, nel Comitato di Redazione e nell�Assemblea Costituente ma, in sostanza, rimase quell�impostazione e, con qualche ritocco, il sistema delle norme proposte.

Alcuni, come Lombardi e De Vita, sostennero che non si dovessero fare eccessive casistiche e suggerirono che, dichiarata la libertà di stampa, fosse rimesso tutto, o quasi, alla legge ma, queste posizioni, suscitarono le obbiezioni di Terracini e Basso, i quali sostenevano che la Costituzione, in qualche modo, dovesse tracciare le linee guida per il legislatore; altri membri dell�Assemblea ritenevano che fosse più opportuno distinguere, nell�articolo, la stampa e le altre manifestazioni di pensiero (Dossetti), o la stampa periodica da quella non periodica (Lucifero) ma, da nessuno, furono avanzate delle proposte di emendamenti.

Per ciò che riguardava il primo comma, Ruini era contrario ad inserire, nel corpo della Costituzione, dichiarazioni di principio ma, il fatto che negli altri articoli riguardanti le libertà fossero state messe dichiarazioni alquanto solenni, gli impedì di portare avanti le proprie convinzioni e di evitare che fosse introdotto qualcosa di simile anche per la stampa.

La prima formulazione Mortati diceva �è garantita la libertà di stampa e di espressione del pensiero con qualsiasi mezzo�; Basso e La Pira proponevano �il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo è garantito a tutti� [128] ; il Comitato di Redazione credette opportuno modificare l�articolo nel modo in cui si trova ora nella Costituzione: all�apparenza furono apportati piccoli ritocchi che potevano risultare superflui ma che, al contrario, rispondevano a criteri formali di tecnica legislativa.

Calosso intervenne affinché si garantisse la libertà di stampa �dallo Stato, dal capitale, dalla diffamazione, dalla pornografia� [129] : sembrò troppo vago e poco giuridico; Andreotti, invece, domandò che invece di �tutti� si dicesse �tutti i cittadini� [130] : fu considerata una restrizione non giustificata e, anche questa fu lasciata cadere.

Il secondo comma passò senza alcun rilievo; la contesa si accese, invece, fin dalla Sottocommissione, sul terzo e sul quarto comma: Cevolotto, Lucifero e Marchesi [131] non volevano che fosse apposta nessuna eccezione all�affermato principio di libertà.

Alle opposizioni di Cevolotto che diceva: �Potrebbero essere necessarie limitazioni in casi macroscopici, ma come aprire la via ad arbitri polizieschi? La libertà di stampa o si ammette senza eccezioni, pur cercando di fronteggiare in altro modo eventuali eccessi e pericoli, o non si riuscirà mai a garantirla efficacemente� [132] ; rispose, sostenendo l�istituto del sequestro, Lelio Basso il quale, nelle sue motivazioni, affermò che, per il diritto di stampa, dovevano essere validi gli stessi criteri già adottati per gli altri diritti di libertà, e cioè, in caso di reati, la possibilità di intervenire, da parte dell�autorità, anche prima della condanna.

Nel corso del dibattito Cevolotto e gli altri oppositori non si dimostrarono totalmente contrari al fatto che fosse inserito, con adeguate cautele, il sequestro da parte dell�autorità giudiziaria; �sarebbe stata, però, cosa pericolosissima ed un�offesa alla dignità della stampa� [133] lasciare questo potere nelle mani della polizia.

Ruini, nella sua relazione sul progetto presentato all�Assemblea, riferì obbiettivamente: �Vietato il regime di censura e di autorizzazione, si è ammesso il sequestro, col doppio presidio di una precisa designazione da parte della legge, di reati o di violazioni di norme, e dell�intervento dell�autorità giudiziaria; non dovrebbe essere consentito alcun altro sequestro; ed è da sperare che si realizzi un assetto tale da offrir modo al magistrato di intervenire sempre tempestivamente; ma, ove ciò non sia possibile per provvedimenti urgenti sulla stampa periodica, è sembrato alla maggioranza della Commissione che l�accordare all�autorità di polizia una facoltà determinata e soggetta sempre all�immediato controllo della magistratura, sia preferibile all�espediente di ricorrere a disposizioni oscure della legge di pubblica sicurezza, che furono preziose al fascismo ma, ormai, devono essere abbandonate� [134] .

In Assemblea emersero nuove discussioni riguardo al sequestro: secondo Perassi e i repubblicani si sarebbe potuto procedere al sequestro solo in presenza di una sentenza irrevocabile di un giudice, il quale, esclusivamente per i reati di istigazione a delinquere e di pubblicazioni oscene, avrebbe potuto disporlo all�inizio del procedimento. Ghidini e i socialisti, pur non vedendo di buon occhio il sequestro per mano dell�autorità giudiziaria, si opposero a che questo potere fosse lasciato alla polizia: sostenevano che si sarebbero dovuti creare uffici giudiziari con incarichi e mezzi sufficienti tali da permettere interventi rapidi ed urgenti; anche il democristiano Andreotti avrebbe voluto, per il sequestro, la �formula più restrittiva possibile� [135] .

In realtà, in Assemblea, non vi fu nessuno che non si dichiarasse �turbato dalla possibilità di abusi da parte della polizia� [136] ; fu però Moro che, parlando a nome del proprio gruppo, aggiunse che la libertà cessava di essere tale quando diventava abuso, e gli abusi dovevano essere colpiti, sia pure per mezzo dell�autorità di pubblica sicurezza.
Si cercò, anche attraverso la sospensione della seduta e alcune riunioni del Comitato di Redazione, di raggiungere un accordo; Tupini, Presidente della seconda Sottocommissione, e Ruini erano favorevoli ad eliminare il quarto comma, tant�è che quest�ultimo, parlando in aula, disse �sarebbe desiderabilissimo che un Magistrato del Pubblico Ministero con una destinazione ed un�opera continua potesse prevedere sempre a tempo, eliminando ogni altro intervento� [137] , ma la loro opinione non fu tenuta in considerazione, se non nelle adunanze preparatorie.

Dopo aver introdotto alcune modifiche di minor rilievo ed aver sostituito le espressioni �reati� con �delitti�, sicuramente di più forte limitazione, e �ufficiali di pubblica sicurezza�, come avrebbe voluto Togliatti, con �ufficiali di polizia giudiziaria�, venne dunque alla luce questa disposizione [138] .

Per il quinto comma, riguardante il controllo sul finanziamento della stampa periodica, vi furono numerosi emendamenti: Cavallari e Montagnana domandavano che il controllo si spingesse nel senso di assicurare che ogni corrente avesse modo di esercitare il diritto di stampa; Dossetti avrebbe voluto che il controllo, oltre che sui fondi finanziari, venisse esercitato sulle fonti delle notizie [139] ; Fanfani e Gronchi proponevano che la legge potesse �regolare l�utilizzazione delle imprese tipografiche e di radio diffusione� [140] . Alla fine il testo rimase come è ora.

Il sesto comma diede luogo a qualche dibattito, soprattutto tra i settantacinque: si sentiva l�esigenza di un�azione più drastica contro le offese alla morale, al buon costume, alla decenza, contro la pornografia e l�oscenità; Nobile e Terracini sostennero queste posizioni, non per puritanesimo, ma per reazione all�ondata di pubblicazioni immorali. Vi furono delle obbiezioni, non di principio, ma per la difficoltà di discernere tra pornografia ed arte: furono citati il Decamerone e Madame Bovary ma, alla fine, furono riconosciute necessarie misure adeguate anche preventive (sequestro).

L�articolo 3: il principio di uguaglianza


Anche a proposito dell�art. 3, l�On. Ruini volle esprimere il proprio parere, prima all�interno della Commissione e poi in Assemblea; egli, infatti, sosteneva che, soprattutto dopo le appena trascorse violazioni dei diritti civili dettate da motivi politici e razziali, era fondamentale l�affermazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge: questa era stata una grande conquista delle antiche Carte costituzionali ed era assolutamente indispensabile darne risalto nella nuova Carta.

In particolare Ruini sottolineò l�importanza dell�uguaglianza �senza distinzione di sesso�: per la prima volta, infatti, dopo la svolta del suffragio universale nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, i costituenti avevano sancito la parità e l�eguaglianza tra i sessi (ulteriori conferme e applicazioni si riscontrano nell�art. 29, comma 2� e nell�art. 37 della Costituzione).

L�On. Arata propose, in Assemblea, la sostituzione della parola �Repubblica� col termine �Stato� ma fu proprio il presidente Ruini che si oppose (ottenendo l�appoggio dell�Assemblea) sostenendo che la Commissione, all�unanimità, aveva �ritenuto di designare, con l�espressione Repubblica, l�insieme di tutte le attività e funzioni sia dello Stato come tale, sia delle Regioni e degli altri enti pubblici� [141]
.

L�articolo 5: il decentramento

Ruini fu designato alla spiegazione, di fronte all�Assemblea, della formula �adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell�autonomia e del decentramento� che la Commissione aveva scelto per l�art. 5: l�esposizione che fece mirò a far notare l�ormai sopravvenuta impossibilità, da parte del Parlamento, a produrre leggi �vecchio tipo, minute e particolareggiate� [142] , in tutti i campi. L�inevitabile sviluppo del nuovo Stato, infatti, avrebbe dovuto quindi portare il Parlamento alla creazione di leggi-cornice, che racchiudessero quei principi base che sarebbero poi stati integrati ed attuati dal Governo o dagli altri organi ed enti dello Stato (le regioni).

La tutela delle minoranze
L�art. 6 della nostra Carta Fondamentale fu discusso ed approvato direttamente in Assemblea poiché non figurava nel progetto presentato dalla Commissione; furono gli onorevoli Codignola e Lussu che maggiormente si batterono per evitare che, nell�ambito dell�autonomia regionale, la maggioranza nazionale potesse limitare i diritti delle minoranze linguistiche.

L�emendamento presentato da Codignola fu approvato nella seduta del 22 luglio 1947 nonostante il parere contrario di Ruini: �vi è già nell�art. 2 [attuale art. 3] il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalla razza e dalla lingua� [143] . La medesima opinione fu ribadita dal Costituente reggiano nelle bozze per la riforma della Carta: �Piuttosto che essere un articoletto a sé, potrebbe venir inserito in un articolo relativo alle autonomie locali� [144] .

Il problema della religione

Durante la fase costituente sembrò fin troppo ovvio, essendo l�Italia appena uscita dall�incubo della guerra, che l�unità del paese dovesse apparire come la meta più agognata, la conquista da difendere: obiettivo il cui conseguimento imponeva di evitare che fosse rimessa in discussione la pace religiosa, raggiunta grazie alla Conciliazione del 1929.

Proprio in questa prospettiva, molti videro di buon grado l�inserimento dei Patti Lateranensi nella nuova Costituzione che si andava elaborando, ritenendo che ciò avrebbe consentito di compiere �un nuovo e definitivo passo � verso il consolidamento della pace religiosa nel nostro Paese, consacrando la fine del dannoso divorzio tra la coscienza cattolica e la coscienza nazionale del nostro popolo che, nella quasi sua totalità, rimane fedele alla religione dei Padri� [145] ; l�On. La Pira fece notare la centralità del problema religioso in una �moderna società democratica� sostenendo che una Costituzione pluralista, come quella che si andava progettando e che voleva e doveva essere il vestito della concreta realtà sociale del Paese, non avrebbe potuto non tener conto di quella �struttura sociale religiosa che è la Chiesa� [146] .

Tuttavia, la paternità fascista dei Patti col Laterano non avrebbe potuto non costituire un grave ostacolo a che essi venissero richiamati nella nuova Costituzione; inoltre, i vecchi principi liberali del separatismo tra Stato e Chiesa, tornarono a far sentire il loro fascino: il mito dello �Stato Laico� sembrò sedurre molti di coloro che erano stati chiamati a progettare la nuova società civile, mentre andava diffondendosi la preoccupazione che il richiamo ai Patti potesse comportare il ribadire il carattere confessionale dello Stato, già affermato nell�art. 1 del Trattato, in netta contrapposizione con i principi di libertà ed uguaglianza, anche in materia religiosa, sanciti in altre disposizioni della Carta costituzionale.

Immediatamente emersero discussioni riguardo il primo comma dell�attuale art. 7 Cost. che riconosceva la sovranità dello Stato e della Chiesa: per alcuni (Orlando, Croce, Nitti) questo reciproco riconoscimento di sovranità sarebbe potuto �andare bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione� mentre altri (Calamandrei) lo definirono, addirittura, un �nonsense�, perché non idoneo a risolvere il problema di quale ordinamento avrebbe dovuto prevalere �quando si arriverà su un terreno pratico in cui nascerà il conflitto ed in cui si ordineranno, nei due ordinamenti, norme divergenti e contrastanti� [147] . Si comprese che, pur con la stessa base giuridica, si sarebbe dovuto distinguere tra ordinamenti coesistenti su territori diversi (rapporti tra lo Stato italiano e gli altri Stati) ed ordinamenti coesistenti sul medesimo territorio (rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica); accettata questa distinzione, fu il presidente della prima Sottocommissione, Tupini, a proporre l�attuale formula, unificativa delle due presentate dagli On. Dossetti e Togliatti.

Ciò che fece dell�art. 7 il più a lungo discusso della nostra Costituzione furono però, soprattutto, il secondo e il terzo comma, riguardanti l�inserimento degli accordi con la Chiesa nella Carta e le procedure per la loro modifica: nella relazione al progetto l�On. Ruini (il quale, nel tentativo di trovare un assenso sull�articolo, aveva inviato un rapporto riservato alla Segreteria del Vaticano, che, però, non rispose [148] ) si limitò a scrivere che, fra le varie tesi, era prevalsa, in Commissione, quella che �i Patti intercedenti tra Stato e Chiesa debbano avere una speciale posizione di natura costituzionale� [149] e, nel suo discorso di chiusura della discussione generale, non aggiunse sostanzialmente altro, lasciando ai deputati che intervennero nel dibattito il compito di interpretare il pensiero della Commissione che egli aveva laconicamente indicato.

Vi furono interpretazioni contrastanti poiché alcuni, tra i quali Calamandrei, Targetti e altri [150] , temettero che il secondo comma dell�articolo e la spiegazione datane dall�On. Ruini significassero l�inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione italiana: l�obiezione, da loro personalmente illustrata, mirava a far notare all�Assemblea che, se il riferimento ai Patti fosse stato inserito in uno specifico articolo della Costituzione, �l�accenno storico sarebbe diventato, immediatamente, una norma giuridica, un principio di diritto costituzionale che, non solo avrebbe imposto un vincolo alla modificabilità dei Patti, ma li avrebbe anche fatti diventare parti dell�ordinamento della Repubblica� [151] .

Tuttavia, la maggioranza dell�Assemblea escluse che il secondo comma dell�articolo in esame equivalesse ad una costituzionalizzazione delle norme dei Patti e ad una limitazione dei propri poteri e lo approvò.
Un�altra preoccupazione piuttosto diffusa parve essere quella di evitare possibili discriminazioni in danno delle confessioni di minoranza, al punto che, anche il previsto limite al contrasto con l�ordinamento italiano del diritto delle confessioni ad organizzarsi secondo propri statuti, venne considerato da alcuni come �una sorta di discriminazione nei confronti delle Chiese� [152] . Il presidente della Commissione volle però tener ferma l�attuale formulazione del secondo comma dell�art. 8 giustificandola così: �La Commissione aveva ritenuto necessaria questa espressione, che non intacca il rispetto agli ordinamenti interni delle singole confessioni e si limita a richiedere che non vi sia contraddizione con l�ordinamento giuridico dell�Italia � Mi pare che la frase non ferisca la dignità ed il rispetto per i culti tradizionali� [153] . La frase, dopo queste dichiarazioni, fu approvata, secondo il significato restrittivo e liberale precisato dall�On. Ruini.

Anche a proposito del terzo comma, riguardante i �rapporti con lo Stato� che �sono regolati per legge�, vi furono, in Aula, alcune richieste di chiarimento e fu nuovamente il politico reggiano a spiegare che, con quelle parole, la Commissione aveva inteso stabilire non un obbligo alla regolamentazione ma una facoltà; all�On. Pellizzari, che fece osservare come il verbo �sono� costituisse un�affermazione perentoria, Ruini confermò l�interpretazione in senso potestativo, dicendosi tuttavia disposto, per togliere ogni dubbio, a sostituire �sono� con �possono�. L�Assemblea si accontentò dell�interpretazione data dal presidente della Commissione, due volte confermata, ed approvò la formula.

L�art. 19 Cost., sulla libertà di professare liberamente la propria fede, nel progetto della Sottocommissione,si concludeva dicendo: ��purché non si tratti di riti o di principi contrari all�ordine pubblico e al buon costume�; questa dicitura portò all�obiezione dell�On. Bitti, che sosteneva ci fosse il pericolo che se ne servissero i detentori del potere, e dell�On. Nobili Tito Oro, che si domandava quale fosse l�organo deputato a decidere quando un rito era contrario all�ordine pubblico e al buon costume.

Rispose ad entrambi l�On. Ruini: �Vi possono essere riti contrari al buon costume, stravaganti, dice in un suo emendamento l�On. Nobile; si è accennato ai nudisti, ai tremolanti, alla setta russa degli eviratori, che predica il sacrificio di Origene. Vi saranno o no in Italia, e comunque deciderà volta per volta lo Stato se il buon costume sia o no offeso; ma non si può dare senz�altro via libera� [154].

Durante una sospensione, appositamente concessa, nel corso della seduta del 12 aprile 1947, si raggiunse un accordo tra la Commissione ed i presentatori di emendamenti: la formula approvata fu quella attuale, nella quale le parole �principi� ed �ordine pubblico� furono soppresse.

Con la soppressione della parola �principi� si volle, accogliendo la tesi dei proponenti, escludere il giudizio di merito delle autorità dello Stato sulla rispondenza al buon costume dei principi delle varie religioni per ciò che riguardava il diritto del singolo alla libertà di culto; anche con la soppressione delle parole �all�ordine pubblico� fu accolta la tesi dei proponenti e fu ritenuto altresì pericoloso sostituirle con �all�ordinamento giuridico� perché, spiegò Ruini, �lo Stato, emanando norme legislative di volta in volta, limiterebbe la libertà dei culti� [155] .

L�articolo 11

Il pacifismo fu un atteggiamento mentale condiviso da tutti i partiti politici, alla Costituente; questa componente del pacifismo venne incorporata nell�articolo 11: dapprima fu proposto di riprendere la norma che già si trovava nella Costituzione spagnola del 1931, la quale, a sua volta, recepiva il Patto Kellog-Briand del 1928, in cui si condannava la guerra come strumento di politica nazionale.

Nel corso dei lavori preparatori, però, il concetto di �condanna della guerra come strumento di politica nazionale� fu abbandonato e si pensò di usare il concetto di �ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli�. A questo riguardo Ruini osservò [156] che si era preferito non utilizzare la formula del Patto Kellog-Briand perché �quell�espressione non aveva un senso chiaro e determinato, mentre la Costituzione si rivolge direttamente al popolo e deve essere capita�.

Un�altra formula proposta era quella di rinunciare alla �guerra di conquista�;



...giustamente osservò Ruini (ma l�aveva già detto Nitti) che �avrebbe fatto un po� ridere� pensare che l�Italia fosse, in astratto, capace di fare delle guerre di conquista: l�Italia era uscita così mal ridotta dalla seconda guerra mondiale che prevedere anche la remota possibilità di guerre di conquista sarebbe stato un po� grottesco [157] .

Non ci si limitò a parlare del ripudio della guerra in generale, ma si disse: la guerra noi la rifiutiamo in quanto sia strumento di offesa alla libertà degli altri popoli; non ci fu cioè un accoglimento generico e fumoso del pacifismo. L�unica guerra consentita dalla Costituzione fu la legittima difesa, cioè una guerra che serva a difendere lo Stato ed il territorio italiano, o l�indipendenza politica italiana, da eventuali attacchi o aggressioni di altri Stati.
Alla base del ripudio della guerra vi fu, tra i padri fondatori della Costituzione italiana, una motivazione molto importante: l�intendimento di trasferire sul piano internazionale quei principi di libertà, di uguaglianza e di sostanziale rispetto della persona umana, che si volevano affermare ed attuare nell�ordine interno.

L�articolo 11 della Carta Fondamentale, però, non si limita al ripudio dello strumento bellico, ma ha costituito e costituisce la base giuridico-costituzionale per l�adesione italiana alle organizzazioni internazionali (in primis, l�ONU) e per le reciproche limitazioni di sovranità che hanno condotto, con la nascita dell�Unione Europea, �dal nazionale al sovranazionale� [158] .

Sotto questo profilo si può affermare, con assoluta sicurezza, che Ruini fosse un �europeista convinto� ante litteram, che, con grande lungimiranza, aveva individuato le difficoltà e i problemi, ma anche i vantaggi che l�unificazione europea avrebbe comportato: ��Andare risolutamente dall�internazionale al sovranazionale� Parlando per primo nella prima seduta del Senato della Repubblica italiana, sostenni l�unione federale europea�: fra le posizioni estreme di dipendenza ed indipendenza vi è quella di interdipendenza; si può far capo a formule di integrazione e di comunità, a sistemi che, mentre sono di unità interna fra gli Stati nazionali, sono di solidarietà, di unione (piuttosto che di unità) nei rapporti fra gli Stati nazionali: rivedere, senza rinnegarli, i concetti di Stato e di sovranità nazionale� Bisogna che noi italiani ci prepariamo a sostenere una politica sovranazionale e, in correlazione, modificazioni della nostra struttura economica interna; non dovremo procedere a sbalzi in fretta, ma considerare i problemi del credito, della moneta e perfino delle imposte. Comunque sia, se vi saranno rischi inevitabili, non va dimenticato il dilemma: Garibaldi direbbe �o si fa l�Europa o si muore�. Facendo l�Europa salviamo noi stessi; evitiamo di essere travolti in una umiliante decadenza� [159] .

 

[122] Le tre inviolabilità della persona, del domicilio, della corrispondenza, le libertà di circolazione, di soggiorno, di emigrazione, i diritti di riunione, di associazione, di stampa, di credenza e di confessione religiosa.
[123] Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 70
[124] Atti Assemblea Costituente, seduta del 24 gennaio 1947, p. 2711
[125] Nessuna obiezione venne sollevata in Assemblea.
[126] Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 71
[127] Resoconto sommario I Sottocommissione Costituente, seduta del 17 gennaio 1947, p. 125 in Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 77
[128] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 10
[129] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 10
[130] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 11
[131] Questi si oppose in tono minore perché non in sintonia coi suoi compagni di partito.
[132] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 11
[133] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 11
[134] Ruini Meuccio, La nostra e le cento Costituzioni del mondo. Come si é formata la Costituzione, Milano, 1961, pp. 91-92; Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 11
[135] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 12
[136] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 12
[137] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 12
[138] Anche Ghidini, pur ritenendo la modifica non sufficiente, riconobbe che fosse decisamente migliore l�aver collegato i compiti della polizia all�autorità giudiziaria.
[139] Questa proposta fece levare non poche proteste per il timore che si potesse distruggere il diritto delle tipografie, delle imprese giornalistiche e delle agenzie di informazione.
[140] Ruini Meuccio, Il diritto di stampa nella Costituzione, Milano, 1952, p. 13
[141] Atti Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, p. 2424, in Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 31
[142] Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 36
[143] Atti Assemblea Costituente, seduta del 1 luglio 1947, p. 5318, in Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 36
[144] Ruini Meuccio, La Costituzione della Repubblica Italiana. Appunti riservati, bozza non corretta inedita conservata in Archivio Meuccio Ruini (c/o Biblioteca �Panizzi�-Reggio Emilia)
[145] Così Tupini in Botta Raffaele, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, 1998, p. 42
[146] Botta Raffaele, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, 1998, p. 43
[147] Botta Raffaele, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, 1998, p. 43
[148] Ruini Meuccio, La Costituzione della Repubblica Italiana. Appunti riservati, bozza non corretta inedita conservata in Archivio Meuccio Ruini (c/o Biblioteca �Panizzi�-Reggio Emilia)
[149] Atti Assemblea Costituente, seduta del 25 marzo 1947, p. 2017, in Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 43
[150] Tra gli altri si segnalano Croce, Labriola, Cevolotto e Nitti.
[151] Botta Raffaele, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, 1998, p. 44
[152] Così Pajetta in Botta Raffaele, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, 1998, p. 49
[153] Atti Assemblea Costituente, seduta del 12 aprile 1947, p. 2483, in Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 55
[154] Atti Assemblea Costituente, seduta del 12 aprile 1947, p. 2783 in Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 79
[155] Falzone V.-Palermo F.-Cosentino F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, 1976, p. 79
[156] Atti Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, in De Siervo Ugo, Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, 1980, p. 538
[157] Atti Assemblea Costituente, seduta del 18 marzo 1947, in De Siervo Ugo, Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, 1980, p. 538
[158] Ruini Meuccio, Nazione e comunità di nazioni: dal nazionale al sovranazionale, Milano, 1961
[159] Ruini Meuccio, Le confessioni pel domani (da un ultraottuagenario), Ricordi di pensiero e di vita e per la storia di domani, bozza inedita conservata in Archivio Meuccio Ruini (c/o Biblioteca �Panizzi�-Reggio Emilia)