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IL CONSUMATORE TRA ECONOMIA E STORIA - 1890/1998

1. Il fallimento del Consumatore "RE DEL MERCATO".
2. La nascita del Movimento Consumerista.
3. La terza fase.
4. Lo sviluppo del Movimento in Europa.
5. Le iniziative della Comunità Europea negli ultimi vent'anni.
6. I piani di azione triennale.


1.IL FALLIMENTO DEL CONSUMATORE
"RE DEL MERCATO"

Il consumerismo è un fenomeno relativamente recente; sono passati circa cento anni da quando il sistema economico-commerciale degli Stati Uniti è stato scosso per la prima volta dall'esplosione di un movimento di consumatori esasperati.

Nonostante l'esito positivo di questa prima "ondata" e delle altre succedutesi nel tempo, gli economisti non hanno mai prestato attenzione al consumatore ed alle sue effettive necessità fino a questi ultimi anni, dedicando invece molto più impegno ad analizzare l'offerta.

Secondo gli economisti classici, il consumo era una variabile caratterizzata dalle sole due classi sociali allora esistenti: un ridottissimo gruppo di reddituari dalla elevata capacità di spesa ed una stragrande maggioranza di lavoratori, titolari di redditi appena sufficienti a garantire loro la sussistenza, ed incapaci quindi di influenzare i prezzi e la produzione.

Il primo economista ad ipotizzare una relazione tra consumi e "bisogni di distinzione" (e non solo necessità di sussistenza), fu Alfred Marshall, ma solo con la Scuola Neoclassica nasce finalmente il consumatore come soggetto che opera delle scelte. Uno dei principi cardine di questa scuola è quello della "sovranità del consumatore", elaborato tra gli altri da Leon Walras e Vilfredo Pareto. In base a questa teoria il consumatore è un soggetto semplice e razionale, guidato dal criterio della ricerca del massimo grado di utilità e non influenzabile da variabili esterne. E' un consumatore forte, con la conoscenza perfetta dei beni e dei prezzi; ed è quindi in grado di influenzare
la produzione a suo vantaggio(1).

Perché queste teorie raggiungano un livello più sofisticato bisognerà attendere molti anni, fino a J. Keynes, secondo il quale il consumo è in funzione del reddito, ma non in base ad una proporzione diretta; infatti, i fattori soggettivi nella determinazione dei consumi sono una anomalia.

Bisognerà arrivare fino a Duesenberry(2) per avere finalmente consapevolezza che le scelte dei consumatori rispondono a due tipi di esigenze: materiali e psicologiche.
A questo punto anche la scala gerarchica di classificazione dei prodotti non può più basarsi sulle semplici caratteristiche tecniche, ma assumono importanza fondamentale i criteri estetici e di immagine. Il successivo passo in avanti porta gli economisti a costatare che l'offerta di beni di consumo non è perfettamente omogenea, ma differenziata in base alle caratteristiche che essi incorporano(3).

Il consumatore proposto dagli studi classici aveva la piena disponibilità delle informazioni che riguardavano prezzo, qualità e disponibilità del prodotto; e queste condizioni erano in parte possibili nel mercato del XIX° secolo(4) ma il consumatore odierno ha enormi problemi per ottenere un grado anche minimo di conoscenza effettiva dei prodotti, e per di più deve sopportare costi aggiuntivi per ottenere queste informazioni.

Le teorie economiche non hanno quindi colto nel segno nell'individuare la controparte del produttore, e nemmeno hanno scoperto quali sono i suoi comportamenti e le sue prerogative in un mercato in continua evoluzione. E' stato necessario l'intervento della sociologia, delle teorie di marketing e dell'analisi psicologica per consentire agli economisti e poi alle imprese di identificare con precisione le caratteristiche del consumatore al fine di aumentare la competitività e combattere la concorrenza su nuovi confini; "in tutti gli uomini esistono gli stessi meccanismi di psicologia del profondo" e pertanto "una loro precisa conoscenza, finalizzata alle scelte del consumatore", consente "l'attribuzione al bene reclamizzato di valori simbolici pregnanti, tali da raggiungere direttamente le istanze profonde dei consumatori e automaticamente determinare l'acquisto"(5).

Nell'ambito del comportamento di consumo esistono vari fattori che influiscono sulle scelte(6): Il reddito, che può influenzare la stessa persona in modi diversi a seconda del momento(7); il gruppo di appartenenza o di riferimento, che ci spinge a comportamenti uniformi(8); le aspettative, sottogruppo degli atteggiamenti che modificano la domanda abituale(9).

"Il consumatore anni 2000 è più ricco; più istruito; più esigente; più capriccioso; ha più tempo libero; ha sempre meno bisogni e più esigenze; i prodotti che desidera sono sempre più un mix di prodotto-servizio-attese-benefici -stile-design; vuole qualità; non vuole essere ingannato; vuole il rispetto dell'ambiente, ma non è disposto a pagarne il prezzo più alto e soprattutto vuole prodotto personalizzati (one to one), vuole essere distinto e distinguersi dagli altri"(10).

Queste riflessioni teoriche non hanno però permesso al consumatore di difendersi dagli attacchi sempre più sottili e sofisticati che un certo tipo di produzione troppo aggressiva, un commercio con pochi scrupoli, ed una amministrazione pubblica arrogante ed indifferente perpetrano continuamente nei suoi confronti.

Solamente l'analisi della situazione dal punto di vista giuridico ha fornito al consumatore qualche strumento di difesa e concreto aiuto, affinché questo "re del mercato" non fosse più il soggetto debole del sistema economico; e nello stesso tempo lo si è utilizzato all'interno dell'Unione Europea come leva di proporzioni continentali per migliorare la concorrenza e la trasparenza del mercato interno.


2. LA NASCITA DEL MOVIMENTO CONSUMERISTA

Il movimento in difesa dei consumatori ha origine negli Stati Uniti d'America, dove, prima che in ogni altro paese al mondo, si crearono le condizioni per la nascita ed il veloce sviluppo di un capitalismo monopolistico ed oligopolistico(11). Fino ai primi anni del 900 gravavano sul consumatore acquirente finale tutti gli oneri di controllo sulla qualità del bene acquistato, ed il peso dei costi, nel caso questo non corrispondesse per qualità o sicurezza a quello effettivamente atteso. Il criterio della responsabilità per colpa del venditore scattava solamente quando la negligenza era grave ed evidente(12).

Un primo evento che segna l'inizio delle politiche in favore dei consumatori è la normativa "Antitrust" (Sherman Act) del 1890, che non era né pensata né voluta per servire a quello scopo, ma per proteggere il piccolo commercio e la produzione artigianale dallo strapotere dei monopolisti e delle grandi concentrazioni industriali.

La concorrenza sleale divenne quindi un reato, e con il passare degli anni l'obiettivo di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette divenne la motivazione principale di questa legge(§).

Un secondo passo fu compiuto nel 1906, quando grazie alla azione della National Consumers League (movimento che, a dispetto del nome, non si occupava di consumatori, ma delle condizioni di lavoro delle donne), fu approvata una legge sulla genuinità delle sostanze alimentari e farmaceutiche ed una successiva normativa sulla qualità delle carni.

I fattori che provocarono questa prima ondata di "Consumerism" furono quindi la lotta al capitalismo aggressivo ed alle frodi alimentari.

Anche la seconda ondata di protesta, verso la metà degli anni trenta, nasce da problemi simili: aumenti immotivati dei prezzi al consumo e commercializzazione di medicinali nocivi; ma i consumatori americani, già immersi nell'era della produzione di massa, reagiscono in maniera più consapevole e decisa, ed anche grazie agli scioperi in massa delle casalinghe ottengono un rafforzamento delle leggi sulla genuinità degli alimenti ed un ampliamento dei poteri della Federal Trade Commission, per combattere l'uso di pratiche commerciali illecite e fraudolente(13). Nello stesso periodo ebbe inizio anche il primo fenomeno organizzativo che diede vita alla rivista "Consumers Research Bulletin", che si occupava di testare i prodotti di largo consumo, ed a
questa iniziativa fece seguito la nascita di "Consumer's Union", una associazione molto attiva ancora oggi, che si caratterizza per un'ampia gamma di pubblicazioni e trasmissioni Radio-TV in tutto il nord America che riguarda test ed analisi su prodotti e servizi.
In questa fase emerse dunque un duplice ordine di problemi(14); primo tra tutti la assoluta necessità di informazioni da parte del consumatore, che privo com'era di notizie sulla qualità e sicurezza dei prodotti non era certo in grado di poter fare scelte oculate; Il secondo problema che venne alla ribalta fu la necessità per i consumatori di avere una rappresentanza politica che potesse dare forza alle tante voci sparse ed ancora disunite.


3. LA TERZA FASE

La terza fase del movimento consumerista, quella che dura ancora oggi e che ha segnato un consolidamento delle posizioni ed una consapevolezza nei consumatori, è iniziata intorno agli anni '50, ed ha finalmente visto l'ingresso in campo dei paesi europei.

La prima organizzazione di consumatori nel vecchio continente nasce in Danimarca nel 1947, e successivamente, nel 1955, in Gran Bretagna fu il governo stesso che istituì il "Consumer Council", per assicurare anche ai consumatori la possibilità di esprimersi su materie che tradizionalmente erano riservate a produttori e commercianti(15). Questa nuova fase prese avvio, almeno negli Stati Uniti d'America, da una diversa interpretazione del concetto di responsabilità(16), che consentì la transizione da un regime di responsabilità per colpa del produttore (da doversi provare volta per volta), al criterio di responsabilità oggettiva.

Secondo questo ultimo principio è il produttore ad avere l'onere di dimostrare che i danni provocati dall'uso del suo prodotto non dipendono dal suo operato, offrendo finalmente un buon margine di sicurezza al consumatore(17). I motivi che spinsero verso questa inversione dell'onere della prova, e che sono validi ancora oggi, consistevano nella complessità di fabbricazione di molti beni, tale da rendere difficoltoso individuare con precisione la causa del pregiudizio e a quale soggetto attribuirla fra i molti della catena produttiva e distributiva. Inoltre si riteneva che il produttore fosse nella migliore posizione per un'opera di prevenzione(18).

Altra caratteristica positiva di questa fase fu la diversa e positiva opinione ed attenzione che i governi prestarono al fenomeno. Nel 1962 il presidente Kennedy formulò una direttiva sui diritti dei consumatori che vennero per la prima volta definiti in modo sistematico(19): "Sicurezza, informazione, opportunità di scelta, attenzione governativa alle istanze della categoria". Questa iniziativa, apparentemente priva di incisività, diede lo spunto per innumerevoli battaglie del movimento dei consumatori statunitensi, ed il governo federale approvò non poche leggi per regolamentare al meglio quei diritti.
Anche se in questi ultimi anni il Congresso degli Stati Uniti ha diminuito gli interventi a favore del movimento dei consumatori, questo non ha comportato assolutamente un suo indebolimento, tanto è ampio e profondo il consenso che il consumerismo registra in quel paese(20).


4. LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO IN EUROPA

Ben diversa fu la situazione che si verificò in Europa. Dopo l'esordio di Danimarca e Regno Unito l'esempio fu seguito dai paesi scandinavi e dall'area del Benelux, dalla Francia e dalla Germania, dove si istituirono dapprima organismi amministrativi cui seguirono in molti casi apposite legislazioni

Per parte sua, la CEE, dopo una seria dichiarazione di intenti per perseguire una protezione attiva del consumatore, inserita nel testo del Trattato di Roma, lascia poi passare quindici anni prima di prendere una posizione precisa sul consumerismo. Negli anni settanta si crea infatti la consapevolezza, nell'ambito della CEE, che siano necessarie ed urgenti tutta una serie di iniziative che, oltre a difendere la salute e gli interessi economici dei cittadini della Comunità, si prefiggano anche di armonizzare le legislazioni degli stati membri, per prevenire possibili contrasti e favorire le imprese che necessitano di una legislazione uniforme che favorisca il traffico commerciale(21).

Tra il 1972 e il 1975 ha luogo un intenso dibattito sull'argomento, che sottolinea come la disciplina della concorrenza si possa estendere alla protezione del consumatore nel momento in cui tale previsione (art. 85 - 86 Trattato di Roma) conferisce alla Comunità il potere di legiferare, per fissare "la limitazione della produzione o dello sviluppo tecnico che operano a danno dei consumatori"(22). La risoluzione del Consiglio della CE del 14 aprile 1975 riordina in modo organico tutte le iniziative e le priorità in materia di tutela del consumatore e precisa con molta chiarezza che gli obiettivi di tale intervento sono:

1.La protezione contro i rischi e per la salute del consumatore;
2.La protezione degli interessi economici del consumatore;
3.La predisposizione di consulenza e assistenza per il risarcimento dei danni;
4.L'informazione e l'educazione del consumatore;
5.La consultazione e la rappresentanza dei consumatori nella predisposizione delle decisioni che li riguardano;


5. LE INIZIATIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA NEGLI ULTIMI VENT'ANNI

All'interno della Comunità Europea i contrasti tra gli interessi della Commissione per la protezione del consumatore e la Commissione per l'industria crearono una situazione di incertezza, per cui i primi anni ottanta furono caratterizzati da interventi settoriali che riguardavano l'informazione del consumatore, la pubblicità e le garanzie post-vendita.

Il primo luglio 1987 è entrato in vigore l'Atto Unico Europeo, (firmato il 28/2/1986 e ratificato in Italia
con legge 23/12/1986 n. 909), con cui è stato integrato e modificato il trattato di Roma, ed è stato rafforzato il ruolo del comitato economico e sociale, che ha competenza in materia di protezione del consumatore.
Inoltre è stato anche previsto all'articolo 100A che la Commissione CE, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e dei consumatori "si basa su un livello di protezione elevato"(23).

Successivamente, il trattate di Maastricht, firmato il 7/2/1992, ratificato con legge 3/11/1992 n. 454 ed
entrato in vigore l'1/11/1993, che ha trasformato la Comunità Economica in Unione Europea, ha previsto un apposito titolo dedicato alla protezione del consumatore, e ha attribuito all'Unione competenze specifiche in materia.
L'Unione contribuisce ad un livello elevato di protezione dei consumatori, e promuove azioni di sostegno ed integrazione della politica svolta dagli stati membri al fine di tutelare la salute, gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'adeguata informazione(24).

Il nostro governo ed il nostro Parlamento non si sono mai premurati di attuare tempestivamente le direttive comunitarie, e tanto meno hanno mai introdotto legislazioni più avanzate delle direttive comunitarie in materia.
Dopo innumerevoli richiami, da parte delle autorità comunitarie, e numerose procedure per infrazione davanti alla Corte di Giustizia, a partire dal 1989 il Parlamento italiano ha perciò adottato il sistema della "legge comunitaria", cioè una legge annuale con la quale si provvede al recepimento delle direttive o si delega il governo a predisporre testi normativi sulla base delle direttive emanate dal legislatore comunitario.


6. I PIANI DI AZIONE TRIENNALE

A partire dal 1990 la Commissione CE ha iniziato l'elaborazione di piani strategici ad ampio respiro, i cosiddetti "piani triennali", aventi lo scopo di incidere realmente sulle politiche degli stati membri nei settori riguardanti la tutela dei consumatori, per giungere ad un effettivo ravvicinamento delle legislazioni(25).

Il primo piano, 1990/1992, è stato caratterizzato da una intensa attività legislativa. Tra le Direttive approvate si possono ricordare: la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (92/59CEE); sulla etichettatura e la presentazione dei generi alimentari destinati al consumatore finale (90/496/CEE - 91/72/CEE - 91/238/CEE - 92/11/CEE); sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di credito al consumo (90/88/CEE); sui viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (90/314/CEE) e sulle clausole stipulate nei contratti con i consumatori (93/13/CEE, approvata dal Consiglio il 5 aprile 1993 a conclusione di lavori preparatori iniziati nel 1990 - proposta 3/9/90 90/322).

La seconda importante iniziativa del piano triennale 90/92 consisteva i una serrata azione di informazione ed istruzione, quale indispensabile complemento delle misure legislative. Questo obiettivo si è poi tradotto in una più ampia attività di collaborazione e finanziamento delle organizzazioni dei consumatori ed in un forte incremento nell'uso dei mezzi di comunicazione di massa per avvicinare il maggior numero possibile di consumatori ed utenti di servizi.

Se il bilancio di questo primo "Piano" è stato positivo per quanto riguarda la quantità degli argomenti su cui si è legiferato, appare invece quasi fallimentare per quanto riguarda la trasposizione e la successiva applicazione delle stesse norme nel diritto interno degli stati membri(26).

Il secondo "Piano triennale, che abbraccia il periodo" 1993/1995 è stato formulato con l'intento di consolidare il lavoro svolto dalla Commissione nei precedenti interventi. Una delle priorità è quindi stata quella di migliorare l'informazione del consumatore, puntando al coordinamento ed al consolidamento delle politiche di comunicazione.
Poiché "il singolo, nella veste di consumatore, può operare una scelta razionale ed in piena cognizione di causa solo a condizione che le informazioni relative al prodotto che gli vengono fornite indichino tutti gli aspetti rilevanti (rendimento, affidabilità, efficienza energetica, resistenza, costi di esercizio ecc.) ed a patto che dette informazioni siano formulate in modo neutro e corroborate da garanzie reali ed attendibili"(27) viene dato il massimo impulso ad iniziative editoriali, sia a livello di grande mercato che, in collaborazione con le associazioni di consumatori,
a livello settoriale e nazionale.

Anche la ricerca ed il consolidamento delle azioni di concertazione sono stati tra gli obiettivi del "Piano triennale", che ha puntato con forza ad una valorizzazione della funzione consultiva delle organizzazioni di consumatori presso la Commissione CE.

Altri punti qualificanti del piano 1993/1995 sono stati la ricerca di una maggiore efficacia nella protezione dei diritti dei consumatori agevolandone l'accesso alla giustizia o la composizione extragiudiziale delle vertenze, ed il tentativo di un migliore adeguamento dei servizi finanziari alle esigenze di certezza e sicurezza degli utenti. Molto forte è apparsa la volontà della Commissione di eliminare la frattura creatasi tra il diritto scritto, frutto dei tanti provvedimenti normativi emanati soprattutto nel triennio 1990/1992 e l'effettivo riconoscimento di questi diritti ai consumatori sul piano nazionale(28).

Il terzo "Piano triennale" prende l'avvio durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, e con l'On. Emma Bonino quale Commissario Europeo alle politiche dei consumatori. Il piano 1996/1998 è stato elaborato con l'obiettivo di completare il lavoro avviato con i piani precedenti, considerando l'esigenza di misure correttive e prendendo atto degli enormi cambiamenti già avvenuti ed in divenire all'interno dell'Unione.

Sempre in primo piano è la necessità di informare ed educare i consumatori, per metterli in grado di sfruttare appieno i cambiamenti tecnologici della società multimediale. Desta seria attenzione nella Commissione l'esigenza, da parte dei consumatori, di una informazione veramente indipendente nei confronti dei servizi finanziari e del mercato del credito al consumo. Un elevato livello di priorità ha il sostegno finanziario verso le associazioni di consumatori, tale da garantire uno sviluppo a breve e medio termine del movimento in tutta l'Europa del sud, dove tradizionalmente è esigua la presenza di tali strutture.

I punti nove e dieci del documento programmatico(29) sono poi estremamente innovativi e qualificanti, e riguardano rispettivamente: a) l'assistenza giuridica e tecnica ai paesi dell'Europa centro orientale, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori e l'attuazione di una politica efficace in loro favore (anche in vista di una auspicabile futura adesione all'Unione); b) l'elaborazione di strategie adeguate per una politica dei consumatori all'interno delle politiche di supporto ai paesi in via di sviluppo.

L'impressione che si ricava, leggendo questi programmi e l'elenco delle Direttive approvate è che spesso i fatti non seguono con rapidità alle lodevoli intenzioni. In effetti lo Stato Italiano è tra i più lenti a recepire gli atti dell'Unione, e spesso, come già osservato, si attiva dopo la condanna della Corte di Giustizia, ma a questa situazione ci sono, fortunatamente, due correttivi che mitigano il danno che dovrebbero subire i consumatori.

Il primo rimedio deriva dalla creazione del mercato unico; la concorrenza a livello continentale ha fatto sì che qualsiasi produttore o fornitore di servizi, per rimanere sul mercato, debba adeguarsi velocemente alle direttive europee, indipendentemente dal fatto che il suo stato di appartenenza abbia proceduto o no alle ratifiche, pena la perdita di quote di mercato per il ritiro forzato del prodotto. Ne è un esempio la direttiva 92/59 sulla sicurezza generale dei prodotti, che prevede addirittura un intervento diretto della Commissione CE presso gli stati membri "in caso di rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei consumatori".
Il secondo rimedio, intrinseco alle stesse direttive, è la possibilità che queste siano self-executing, cioè in grado di operare nel diritto interno nonostante la mancata recezione: "Per consolidata regola giurisprudenziale tale capacità si lega al grado di determinatezza e precisione delle proposizioni normative: la direttiva è suscettibile di applicazione immediata se risulta formulata in termini abbastanza puntuali, analitici ed univoci da poter offrire regole di giudizio per la soluzione di casi concreti anche senza il medium di un atto di recezione"(30).
E' il caso, ad esempio, della Direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, che nonostante sia stata recepita nel nostro paese con la legge 6 febbraio 1996 n. 52, in base all'art. 10.1 della stessa Direttiva (dovrà essere attuata dagli stati membri entro il 31 dicembre 1994), è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 1995, cioè più di un anno prima che il nostro parlamento ne introducesse ufficialmente il testo nel nostro ordinamento.


1. F. SILVA, A. CAVALIERE, I diritti del consumatore e l'efficienza economica, in "La tutela del consumatore tra
mercato e regolamentazione", a cura di F. SILVA, Roma 1996, p. 26
2. J. S. DUESENBERRY, "Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore", Etas Kompass,
Milano 1969
3. K. LANCASTER, "A new approach to consumer theory", Journal of political economy, vol. 74, p. 132,
citato in F. SILVA, La tutela del consumatore tra mercato e… op. cit. p. 27
4. M. GAMBARO, "I consumatori e la pubblicità" in F. SILVA, La tutela del consumatore
tra mercato e… op. cit. p. 109
5. P. LAZARSFELD, "Metodologia e ricerca sociale". Il Mulino, Bologna 1967.
Citato da G. ALPA, voce CONSUMATORE, in Enciclopedia delle scienze sociali, 1992
6. G. KATONA, "L'uomo consumatore", Etas Kompass, Milano 1963, p. 34
7. G. KATONA, "L'analisi psicologica del comportamento economico", Etas Kompass, Milano 1964, p. 154
8. G. KATONA, "L'uomo consumatore", op. cit., p. 276
9. G. KATONA, "L'uomo consumatore", op. cit., p. 111 e "L'analisi psicologica del comportamento economico",
op. cit., p. 256
10. F. TUBINI BROSSA, Marketing, Lezioni del Master in Diritto europeo dei consumi, Torino 1996
11. G. ALPA, Il Diritto dei consumatori, Bari 1995, p. 12
§. Anche in Europa fu affrontato il problema della concorrenza sleale. La Germania fu la prima nazione che
colpì queste pratiche illecite con una normativa apposita, la legge 07/06/1909, mentre in Italia si applicò
prima l'art. 1151 c.c. 1865 sull'illecito civile, e successivamente, dal 1926 (con il d.l. 10/01/1926 n. 169,
convertito con modifiche nella l. 29/12/1927 n. 2701), divenne esecutivo l'art. 10 bis della Convenzione
d'Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale. - G. GUGLIELMINETTI,
voce "Concorrenza", in Digesto, disc. priv. comm., vol. III, Torino 1996. Un diverso clima politico e
sociale, o forse diverse tradizioni culturali, impedirono nel nostro continente una interpretazione
di quelle leggi con un'ottica consumerista, e la situazione perdurò fino al secondo dopoguerra.
12. F. SILVA, A. CAVALIERE, "I diritti del consumatore e l'efficienza economica", in F. SILVA,
La tutela del consumatore tra… op. cit. p. 12
13. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 4
14. F. SILVA, A. CAVALIERE,"I diritti del consumatore e l'efficienza economica", in La tutela del
consumatore tra..., a cura di F. SILVA, op. cit. p.15
15. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 34
16. F. SILVA, A. CAVALIERE, "I diritti del consumatore e l'efficienza economica", in La tutela del
consumatore tra..., a cura di F. SILVA, op. cit. p.16
17. F. SILVA, A. CAVALIERE, "I diritti del consumatore e l'efficienza economica", in La tutela del
consumatore tra..., a cura di F. SILVA, op. cit. p.16
18. V. Z. ZENCOVICH, "Consumatore (tutela del)", Enciclopedia Giuridica Italiana, p. 8
19. F. SILVA, A. CAVALIERE, "I diritti del consumatore e l'efficienza economica", in La tutela del
consumatore tra..., a cura di F. SILVA, op. cit. p.16
20. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 9
21. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 23
22. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 24
23. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 30
24. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, op. cit. p. 30
25. II piano d'azione della Commissione CE, Rivista critica di Diritto privato, II/94, p. 153
26. G. CHINE', Il consumatore, in Diritto privato europeo, a cura di N. LIPARI, Padova 1996, p. 171
27. Programma comunitario di politica ed azione per l'ambiente - Com. 92/23 def. Vol. II, p. 72
28. G. CHINE', Il consumatore, in Diritto privato europeo, a cura di N. LIPARI, op. cit. p. 171
29. "Le politiche regionali dei consumatori nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea."
Documenti dell'incontro dibattito con Emma Bonino, Torino, Palazzo Lascaris 20 gennaio 1999
30. V. ROPPO, La nuova disciplina delle clausole abusive, Rivista di diritto civile, I - 1994, p. 301


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